In caso di conto cointestato non opera la presunzione legale da accertamento bancario. Studiamo il caso.
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 8587 del 26/03/2021, ha chiarito alcuni rilevanti profili in tema di indagini finanziarie su conti cointestati. Nella specie, il contribuente aveva impugnato un accertamento di tipo sintetico (basato cioè sulla differenza tra riscontrata tra tenore di vita e reddito dichiarato). Con tale avviso erano stati ripresi a tassazione come maggiori ricavi gli importi versati in un conto corrente bancario, cointestato con la moglie. Su tale conto confluivano redditi percepiti per canoni di locazione ed utili da partecipazioni societarie.
Il contribuente aveva dedotto che le somme versate provenivano da altri conti correnti bancari dei quali egli aveva la disponibilità. Da tali conti prelevava somme, che, poi, dedotto quanto necessario per i bisogni familiari, riversava sul conto oggetto dell’accertamento. La provvista dei versamenti proveniva, in particolare, da un conto sul quale venivano accreditati i proventi della sua attività di intermediazione finanziaria. E da un ulteriore conto sul quale confluivano le indennità relative a cariche pubbliche.
Il processo
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La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente. Il giudice di secondo grado aveva invece poi accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate. La CTR aveva ritenuto che non vi fosse corrispondenza tra i prelievi effettuati dai conti del contribuente ed i versamenti eseguiti su quello oggetto dell’accertamento. La sentenza veniva però cassata con rinvio dalla Corte di Cassazione, e, a seguito di riassunzione, la CTR accoglieva solo parzialmente l’appello dell’Ufficio. I giudici confermavano il recupero a tassazione per i versamenti, sul conto cointestato oggetto di accertamento, non preceduti da prelevamenti da altri conti correnti. Tali versamenti venivano infatti ritenuti non giustificati.
Il contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione, lamentando che il giudice di rinvio aveva omesso di valutare la natura «familiare» del conto corrente cointestato. La CTR non aveva infatti accertato se i versamenti sul conto fossero imputabili al solo contribuente, o, ed in che misura, ad ulteriori redditi familiari.
La decisione
Secondo la Suprema Corte la censura era fondata. Evidenziano i giudici che dalla motivazione della sentenza non emergeva che fosse stato condotto alcun accertamento in ordine alla natura cointestata e «familiare» del conto. In caso di conto cointestato non opera la presunzione legale da accertamento bancario. Deve dunque essere sempre verificato se i versamenti sono riconducibili al contribuente o a terzi familiari cointestatari del conto. E se tale verifica non viene effettuata l’accertamento bancario è illegittimo.
La pronuncia rappresenta peraltro un revirement rispetto ad altri precedenti, anche recenti, della stessa Cassazione. In passato, infatti, i giudici avevano affermato che l’Amministrazione finanziaria potesse comunque applicare la presunzione da accertamenti bancari anche in caso di conto cointestato. Secondo tale orientamento la contitolarità del conto con il coniuge non era dunque sufficiente ad escludere l’operatività della presunzione legale. Ora la stessa Corte sembra aver cambiato idea.