Per i lavoratori dipendenti è imminente l’arrivo della tanto attesa quattordicesima mensilità. Quest’ultima spetta agli appartenenti a particolari settori in cui la rata di stipendio aggiuntiva sia espressamente prevista dal contratto collettivo. Essa va calcolata tenendo conto dei mesi lavorati nell’arco degli ultimi 12 trascorsi, così come accade per la tredicesima. Per capire meglio quale sarà l’incremento dello stipendio per fine giugno, in questa sede spiegheremo come calcolarla. Il tutto, specificando quando spetta e quando matura, per arrivare a quale sarà l’importo riconosciuto in busta paga.
Anzitutto, diremo che la base di calcolo della quattordicesima consiste nella retribuzione percepita dal 1° luglio dell’anno precedente al 30 giugno successivo. Il suo riconoscimento è contrattuale, quindi solo alcune tipologie di contratto riconoscono questo diritto. Si pensi ai settori del commercio, turismo, edilizia, trasporti e logistica.
Come calcolare la quattordicesima mensilità
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La quattordicesima si calcola sulla base della retribuzione lorda annuale. Per le frazioni di mese, invece, si parte da una base di 15 giorni. Se una persona ha lavorato per meno di 12 mesi, il calcolo si baserà sul numero di mesi effettivamente lavorati. Quindi, è in arrivo la quattordicesima mensilità, ma come calcolarla? Ebbene, il conteggio avviene sulla base della seguente formula: retribuzione lorda mensile X numero di mesi lavorati. Il risultato va diviso per il totale delle mensilità, onde ottenere la somma finale. Quindi, vediamo quanto spetterà a chi abbia lavorato dal 1 agosto 2019 al 30 giugno 2020, per 1.000 euro lordi mensili. Sulla base della formula su indicata, la sua quattordicesima ammonterà a 916,66 euro.
In arrivo la quattordicesima mensilità per i lavoratori dipendenti ed ecco come calcolarla e quanti soldi in più andranno in busta paga
Come per la tredicesima, vi sono degli elementi che possono entrare a far parte del calcolo, interamente oppure parzialmente. Ad esempio, le seguenti assenze non implicano una diminuzione della base imponibile del calcolo. Si tratta di:
- ferie;
- festività e permessi;
- congedo matrimoniale;
- riposo giornaliero per allattamento;
- malattia;
- infortunio.
Al contrario, comportano una diminuzione della base imponibile del calcolo i seguenti diversi tipi di assenze:
- congedo parentale;
- lavoro straordinario;
- lavoro notturno;
- servizio di leva;
- malattia e infortuni oltre i tempi previsti da contratto;
- sciopero;
- permessi;
- aspettative;
- assenze ingiustificate dal lavoro.
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