Importantissime novità sul Bonus prima casa under 36 e con ISEE fino a 40.000 euro 

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Con la Circolare n. 12 del 14 ottobre, l’Agenzia delle Entrate (AdE) ha reso note le istruzioni per il c.d.  Bonus prima casa under 36. La misura fu prevista dal Dl Sostegni bis dell’estate scorsa a favore dei giovani che comprano un’abitazione entro il 30 giugno 2022. Ad essi, infatti, sono previste tutta una serie di agevolazioni.

Con la recente Circolare del direttore AdE sono stati chiariti altri aspetti della misura. Presentiamo dunque queste importantissime novità sul Bonus prima casa under 36 e con ISEE fino a 40.000 euro.

Uno sguardo ai requisiti soggettivi per accedere al Bonus prima casa under 36

Anzitutto diciamo che questo Bonus è destinato a chi ancora non ha compiuto i 36 anni di età alla data in cui l’atto è rogitato.

Accanto al limite anagrafico c’è quello relativo alla situazione patrimoniale. L’ISEE, infatti, non deve andare oltre i 40.000 euro annui.

Importantissime novità sul Bonus prima casa under 36 e con ISEE fino a 40.000 euro

In aggiunta ai requisiti soggettivi, vi sono quelli di natura oggettiva.

In linea generale, gli immobili ammessi al beneficio rientrano tra quelli classificati o classificabili in alcune categorie catastali. Il riferimento è alle categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e A/11, mentre sono escluse quelle non ricomprese nelle precedenti.

Il Bonus si applica a tutti gli atti che prevedono il trasferimento a titolo oneroso della proprietà o una quota di comproprietà. Inoltre, coinvolge anche il trasferimento o la costituzione di diritti reali di godimento come la nuda proprietà, l’usufrutto, l’uso.

Uscendo per un attimo fuori dai binari del Bonus, ci sarebbe poi un altro elemento da considerare: il numero di anni che servono a un giovane per comprare casa.

Quali sono i vantaggi previsti da questo Bonus?

Ritorniamo al Bonus, ricordando che le agevolazioni riguardano anzitutto l’esenzione dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale.

Inoltre riconosce un credito d’imposta (pari all’imposta pagata) nel caso in cui l’acquisto sia soggetto ad IVA. Il beneficiario potrà utilizzare questo credito per sottrarre le imposte da pagare su atti, denunce e dichiarazioni dei redditi successivi alla data di acquisto. Oppure potrà utilizzare il credito in compensazione, tramite il modello F24.

La Circolare AdE n. 12/2021

La Circolare chiarisce che il Bonus si applica anche alle pertinenza, come il box auto. Inoltre, precisa che le imposte sono azzerate anche per gli atti soggetti ad IVA.

Infine il Bonus prevede l’esenzione dell’imposta sostitutiva a beneficio dei mutui erogati per l’acquisto, la costruzione e ristrutturazione di immobili a uso abitativo. Con questo Bonus, infatti, non è dovuta l’imposta sostitutiva delle imposte di registro, bollo, ipotecarie e catastali e di quelle dovute sulle concessioni governative.

Sempre in tema di mutui, ricordiamo che le rate dei mutui ancora convenienti,ma l’affare del secolo appartiene comunque a questi titolari di mutui.

Invece l’agevolazione non si applica ai contrati preliminari di compravendita. Come abbiamo già detto, infatti, le agevolazioni sono concesse solo agli atti traslativi o costitutivi a titolo oneroso.

Infine la Circolare AdE precisa che anche gli immobili acquistati tramite asta giudiziaria possono accedere al beneficio.

Approfondimento

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