Tra le agevolazioni concesse ai titolari di legge 104 e ai loro familiari, vi sono i permessi retribuiti. La loro disciplina è contenuta nell’art.33 al comma 3 della indicata legge. Si tratta del permesso di astenersi dal lavoro, che viene retribuito in base al salario corrisposto. Inoltre, esso è coperto anche ai fini pensionistici da contribuzione figurativa. Detta agevolazione, però, spetta solo a determinati soggetti ed in presenza di taluni requisiti. Per quanto riguarda i potenziali fruitori dei permessi, essi sono:
- i disabili, con handicap grave;
- i familiari del disabile in situazione di gravità, cioè il coniuge o i genitori;
- i parenti o affini entro il secondo grado della persona disabile. La parentela è estesa, eccezionalmente, al terzo grado qualora i genitori o il coniuge abbiano compiuto i 65 anni di età. Stesso dicasi se siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
In questa sede, opereremo importanti chiarimenti e precisazioni sui permessi retribuiti previsti dalla legge 104, sia per i disabili che per i loro familiari. Si tratta di un tema molto delicato, su cui molti hanno dubbi ed incertezze.
Importanti chiarimenti e precisazioni sui permessi retribuiti previsti dalla legge 104, sia per i disabili che per i loro familiari
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L’art.33 stabilisce che il lavoratore disabile in situazione di gravità ha il diritto di beneficiare alternativamente di: 2 ore di permesso giornaliero, oppure 3 giorni di permesso mensile, frazionabili anche in ore. Invece, i genitori del medesimo disabile possono ottenere permessi, in relazione all’età del figlio. In altri termini, se questi ha meno di 3 anni, possono beneficiare, sempre alternativamente, di: 2 ore di permesso giornaliero, oppure 3 giorni di permesso mensile, frazionabili anche in ore. In più possono avvalersi del prolungamento del congedo parentale.
Se, invece, l’età del figlio disabile (sempre in situazione di gravità), è compresa tra i 3 e i 12 anni, si ha diritto a: 3 giorni di permesso mensile, frazionabili anche in ore, e al prolungamento del congedo parentale. Infine, il coniuge (o convivente di fatto), i parenti e affini, possono fruire solo dei 3 giorni di permesso mensile, frazionabili anche in ore. Stesso vale per i genitori biologici o adottivi/affidatari di disabili oltre i 12 anni.
Ulteriori precisazioni sui permessi
Stante quanto indicato, vale la pena di fare altre precisazioni importanti. In particolare, con riferimento alle due ore di permesso indicate, sussistono delle eccezioni legate alle ore di lavoro del beneficiario. Le due ore, infatti, operano con riferimento al parametro rappresentato da una giornata lavorativa di 6 o più ore. Se, invece, l’orario lavorativo giornaliero è inferiore alle 6 ore, il permesso si ridurrà ad 1 sola ora, anziché 2. Per quanto riguarda, poi, il congedo parentale, chi usufruisce del prolungamento, ha diritto a un’indennità pari al 30% della retribuzione. Ciò, per l’intero periodo di durata del congedo.
Infine, l’INPS ha apportato un ulteriore chiarimento, operante nell’ipotesi in cui i 3 giorni di permesso vengano utilizzati in maniera frazionata. In questo caso, ricorrerà un limite massimo, che viene calcolato dividendo l’orario settimanale di lavoro per il numero dei giorni lavorativi settimanali. Il tutto, poi, deve essere moltiplicato per 3. Il risultato che ne deriva indica le ore mensili fruibili dall’interessato.