Una delle maggiori tutele per il lavoratore subordinato previste dal nostro ordinamento è il cosiddetto trattamento di fine rapporto. Ogni lavoratore, in sintesi, matura durante la propria carriera lavorativa il diritto a ricevere una somma di denaro per far fronte alle esigenze sopravvenienti ed in considerazione della cessazione della retribuzione. Si tratta di un vero e proprio compenso differito. Per questo motivo, a differenza di tutti questi redditi che sono compatibili con l’integrazione salariale, non risulta esente da dichiarazione IRPEF. La somma si calcola considerando la retribuzione annua riconosciuta a titolo non occasionale e in dipendenza del rapporto di lavoro, divisa per 13,50.
Di recente abbiamo visto che per ottenere un anticipo di TFR occorre presentare questa dichiarazione utile a determinate condizioni. Restava però inteso che a poterne usufruire fossero i dipendenti del settore privato. Per i dipendenti pubblici, occorreva invece generalmente attendere l’età pensionabile per poter richiedere il trattamento. Attenzione però, perché grazie alla sentenza della Corte di Cassazione il TFR è riconosciuto subito anche ai dipendenti appartenenti alla pubblica amministrazione se si verifica questa condizione.
Il principio stabilito
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Il dipendente che abbia lavorato per la pubblica amministrazione ha diritto al riconoscimento del TFR qualora abbia interrotto il rapporto di lavoro con il proprio datore di lavoro, ma senza aver cessato l’iscrizione al fondo gestito dell’INPS, grazie alla contestuale assunzione alle dipendenze della stessa identica amministrazione. Per comprendere meglio il concetto è utile osservare il caso concreto.
Una dipendente pubblica aveva svolto il proprio impiego presso il Ministero della Giustizia con un contratto a tempo determinato per vari anni. Poi, nel 2008, aveva rassegnato le dimissioni. Infatti, aveva sottoscritto un contratto presso la medesima amministrazione a carattere indeterminato e sempre in qualità di LSU. Questo nuovo contratto avrebbe avuto applicazione a partire dal giorno successivo. Formalmente era terminato il rapporto di lavoro. Tanto bastava per vedersi accreditato il TFR. Questo principio è stato riconosciuto dalla Sentenza 2828/2021 direttamente dalla Corte di Cassazione.
Il TFR viene riconosciuto subito anche ai dipendenti pubblici che si trovano in queste condizioni secondo la Cassazione
Il datore di lavoro non può sottrarsi all’obbligo retributivo e sinallagmatico costituito dal TFR. In più, questo è frazionabile, anche per dipendenti della pubblica amministrazione che non abbiano estinto il proprio rapporto previdenziale. Inoltre, il TFR è indifferente alla contestualità dell’assunzione, visto che il diritto obbliga il datore di lavoro al versamento a prescindere da una continuità temporale con il nuovo datore di lavoro, chiunque esso sia.
A queste condizioni, non ci sarebbe dunque bisogno di attendere il termine dell’attività lavorativa per vedere riconosciuto il trattamento relativo al periodo di lavoro prestato, come molti dipendenti pubblici ritengono.
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