I vizi ecclesiastici del matrimonio possono non essere sufficienti per cancellare gli effetti civili del matrimonio. Per esempio se la convivenza matrimoniale è stata lunga il matrimonio non si annulla nemmeno col coniuge gay.
O meglio il matrimonio diventa nullo per l’ordinamento ecclesiastico, ma rimangono gli effetti civili per l’ordinamento italiano. Rimangono quindi i diritti come l’assegnazione della casa coniugale, l’assegno di mantenimento per coniuge e figli ed i diritti di visita verso i figli stessi.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione che ha voluto ripristinare i basilari principi di diritto civile. Secondo tali principi l’onere di supporto sia morale che materiale in un matrimonio nasce dalla comunione di vita tra i coniugi. E’ un vincolo talmente forte che lascia un seguito anche dopo la separazione, quando può manifestarsi sotto forma di assegno di mantenimento.
Alla durata della convivenza e quindi alla profondità del legame sorto tra i coniugi La Cassazione collega vari effetti.
Il matrimonio non si annulla nemmeno col coniuge gay
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Per esempio in tema di nullità del matrimonio su ricorso al Tribunale Ecclesiastico. In un precedente articolo abbiamo già parlato della cosiddetta delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio. La delibazione è quel procedimento con cui la sentenza ecclesiastica viene riconosciuta nell’ordinamento civile come sentenza italiana.
Tra questi effetti c’è il venir meno dell’assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente più debole.
La Corte di Cassazione con ordinanza 19329 del 2020 ha confermato la decisione della Corte di Appello. I Giudici di appello avevano negato la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio. La Corte di Cassazione conferma questo orientamento.
Il matrimonio aveva annullato il matrimonio per omosessualità del marito. La Corte di Appello, e la Cassazione successivamente, affermano che quella sentenza non può essere recepita nell’ordinamento italiano. Infatti la convivenza tra i coniugi si era protratta per tre anni. La prolungata convivenza, secondo la Cassazione, impedisce il recepimento della sentenza ecclesiastica con i suoi effetti in punto di obbligo di solidarietà tra coniugi.
In particolare, spiega la Corte, i diritti e doveri di solidarietà che sorgono da una lunga convivenza sono attinenti all’ordine pubblico italiano. Quest’ultima materia può essere governata solo secondo i principi del diritto civile italiano e non secondo le regole del diritto canonico.
Per la Corte lo Stato deve tutelare quel complesso sistema di diritti doveri che sorgono tra i coniugi a seguito di una protratta convivenza familiare. In questa materia prevalgono i principi di sovranità e laicità dello Stato che non possono essere subordinati ai principi di diritto canonico.
La sentenza ecclesiastica quindi non è stata delibata ed i diritti nati dalla convivenza matrimoniale, qualunque essi fossero, sono stati confermati nella loro validità.