L’Italia è un Repubblica democratica, dove è il Popolo, attraverso il voto, ad autogovernarsi. Proprio per questo uno dei diritti più importanti è quello di libera manifestazione del pensiero. Infatti, l’articolo 21 della Costituzione prevede che tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero. E possono farlo attraverso ogni mezzo di diffusione. Questo è un diritto molto generale previsto per tutti i cittadini e riferito a qualsiasi tipo di attività.
A livello lavorativo, invece, esiste l’articolo 1 dello Statuto dei Lavoratori. Questa norma consente ai lavoratori, senza distinzioni di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, di manifestare il proprio pensiero. Possono manifestare il loro pensiero sul luogo di lavoro, rispettando, però, sempre la Costituzione e la Legge. Ad esempio è importantissimo l’articolo 2 della Costituzione che tutela i diritti fondamentali dell’uomo. Questo significa che la libertà di manifestazione del pensiero incontra sempre un limite nel rispetto dei diritti delle altre persone.
Qual è il confine
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Quindi si può osservare come la Legge preveda il preciso diritto dei lavoratori di criticare il proprio datore. Questo, però, non significa che questo diritto sia illimitato. Il lavoratore ha diritto di criticare il proprio datore, ma entro dei limiti ben definiti. Si parla di continenza. La continenza è la moderazione. La critica verso il proprio capo è ammessa ma, come ha spiegato la Cassazione, sempre evitando insulti o attribuendo fatti mai avvenuti. Lo ha detto la Cassazione con la sentenza 1379 del 2019. Il lavoratore può criticare il capo anche attraverso strumenti di diffusione e social, come Facebook. Deve, però, rispettare sempre questo limite della continenza.
Discorso un po’ diverso per quei lavori caratterizzati da un rapporto di fiducia particolarmente stretto tra datore e dipendente. Si pensi ad un dirigente che critica il capo tramite un post Facebook, anche in modo formalmente corretto. La sola critica, a prescindere dall’oggetto, potrebbe causare un danno all’immagine della società. Per questo per le figure di spicco, con un rapporto di fiducia molto stretto, il discorso è parzialmente diverso rispetto agli altri dipendenti.
Il lavoratore ha diritto di criticare il proprio capo entro questi limiti
La continenza, poi, è sia formale che sostanziale. La continenza formale è la verità e l’obbiettività delle affermazioni fatte dal dipendente nell’esercizio del suo diritto di critica. Mentre la continenza sostanziale è il rispetto dell’educazione e l’assenza di ingiurie dirette e indirette nell’esercizio del diritto di critica. Entro questi limiti il dipendente ha il diritto di criticare il proprio datore di lavoro.
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