Le situazioni e le circostanze che offrono l’opportunità al lavoratore dipendente di assentarsi dal lavoro senza perdere la paga ed i contributi sono diverse. Coloro che ad esempio decidono di convolare a nozze possono ottenere un congedo straordinario senza che questo incida sullo stipendio. Il lavoratore ha diritto a 15 giorni consecutivi di permesso retribuito in questi casi e gli Esperti di ProiezionidiBorsa ne illustrano i dettagli.
Che cos’è il congedo retribuito per nozze o unione civile
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La concessione di permessi lavorativi con regolare retribuzione e versamento dei contributi dipende da alcuni aspetti che riguardano i vari CCNL. In una precedente guida, ad esempio, abbiamo visto quando è possibile ottenere 3 giorni di permesso in caso di lutto senza perdere parte dello stipendio. La guida completa è consultabile qui. Il caso sul quale intendiamo fornire un approfondimento oggi, invece, interessa i casi di nozze.
Il congedo matrimoniale ha subito delle modifiche nel tempo. Basti pensare che esso era presenta già nel Regio Decreto Legge n. 1334/1937. Attualmente al lavoratore spettano fino a 15 giorni consecutivi di permesso retribuito in occasione del proprio matrimonio o dell’unione civile. In quest’ultimo caso si segue quanto disciplina l’art. 1, comma 20, della Legge n. 76/2016. Tale astensione lavorativa vale nella generalità dei casi, tuttavia, è sempre utile consultare il proprio contratto collettivo di riferimento per avere dati certi circa la propria posizione.
Come funziona il congedo per matrimonio o unione civile del lavoratore
Come abbiamo visto, dunque, il lavoratore ha diritto a 15 giorni consecutivi di permesso retribuito in questi casi. Ebbene, come funzionano tali permessi e come si distribuiscono nel corso dell’anno? Il congedo lavorativo per matrimonio o unione civile comporta un periodo di congedo continuativo.
Il numero dei giorni include nel conteggio, oltre ai feriali, anche i festivi, sabato e domenica. Essi non influiscono sui giorni di ferie che il lavoratore matura e non sono richiedibili per i periodi di preavviso al licenziamento o di ferie. È l’INPS a farsi carico dell’assegno mensile per un importo che copre 7 giorni. Spetta poi al datore di lavoro integrare l’importo dell’assegno fino al raggiungimento del 15° giorno. In questi casi, il lavoratore che intende beneficiare dell’agevolazione potrà presentare un preavviso al datore al fine garantire una adeguata organizzazione aziendale. L’assegno che si riceve è utile al calcolo del TFR e prevede la regolare maturazione della tredicesima mensilità e delle ferie.