Il lavoratore con handicap grave può usare i permessi di cui alla Legge 104 anche in questo modo. Non solo per motivi di cura, ma più in generale per garantire il suo corretto inserimento nella vita familiare e sociale. Lo precisa la Corte di Cassazione con la pronuncia 20243 del 2020.
La decisione riguarda un dipendente con handicap grave che aveva addirittura subito il licenziamento per abuso di permessi Legge 104. Il lavoratore aveva usufruito dei permessi soprattutto in prossimità delle feste e quindi per finalità non certo di cura.
Sia in primo che in secondo grado i giudici avevano respinto il licenziamento ordinando la reintegrazione. Ciò perché usare i permessi di cui alla Legge 104 in continuità con i giorni di festa non integra illecito disciplinare.
Il datore di lavoro aveva allora insistito con il ricorso in Cassazione formulando la domanda come segue.
Il lavoratore con handicap può usare i permessi in questo modo
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Secondo il datore di lavoro quei permessi possono essere utilizzati per ragioni di cura. Quindi forse non rileva il fatto che i permessi si richiedono in continuità con le feste. Ma senz’altro deve rilevare il fatto che i permessi siano stati utilizzati per ragioni diverse da quelle previste dalla legge.
La Cassazione, invece, ricorda che la Legge 104 vuole tutelare la salute psicofisica del lavoratore complessivamente intesa, quale diritto psicofisico della persona. Quindi, secondo la Corte, il lavoratore può usufruire dei permessi sia per ragioni di cura in senso stretto, che per agevolare l’integrazione in famiglia e nella società.
Proprio questo scopo delle legge giustifica il diverso trattamento riservato al lavoratore con handicap rispetto del familiare del portatore di handicap. Il familiare deve usare i permessi solo per assistere effettivamente il disabile. Il portatore di handicap, invece, può usarli anche per attività, o per riposo, mirato a ristabilire il proprio equilibrio psicofisico.
Vi ricordiamo anche altre attenzioni riservate dalla normativa al lavoratore con handicap. Il lavoratore ha diritto a chiedere una sede di lavoro più vicina alla propria abitazione e non può essere trasferito se non sia d’acccordo.