L’apertura del testamento e la suddivisione dell’eredità rappresentano due atti di primario rilievo da un punto di vista giuridico, oltre che economico. Da quel momento in poi, infatti, i successori sono chiamati a compiere delle scelte vincolanti in merito ai beni ricevuti. In primo luogo, dovranno scegliere se accettare l’eredità. Questa è una scelta irrevocabile e avviene tramite una dichiarazione esplicita oppure comportamenti fattuali. In molti scelgono di effettuarla con il cosiddetto beneficio d’inventario. In questo modo infatti gli eredi sanno che qualsiasi debito del de cuius sarà coperto dal valore delle somme ricevute, e non oltre. L’erede che compie questa scelta sa, cioè, che non sarà chiamato a rispondere con il proprio patrimonio dei passivi altrui.
Altrimenti i successori possono rifiutare l’eredità, perdendo così la possibilità di vantare diritti sull’asse ereditario. Se l’accettazione avviene, gli eredi non solo dovranno effettuare la dichiarazione di successione al Fisco, ma saranno chiamati a versare le relative imposte. La percentuale di spesa è variabile. Per gli eredi non familiari sarà addirittura dell’8%, a prescindere dall’importo ereditato.
Sono beni trasmessi dal defunto
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In alcuni casi però, potrebbero ricevere la restituzione di un’importante somma costituita da imposte già pagate. Infatti, il Fisco provvede al rimborso agli eredi delle imposte versate sui beni oggetto di legato. Capita, infatti, che oltre ai beni lasciati in eredità, il defunto disponga anche dei legati testamentari. Questi, consistono in lasciti a titolo particolare. Sono beni o diritti determinati e a carattere patrimoniale che non sono soggetti all’accettazione del destinatario. Anche se questi avrà la facoltà di rinunciare al legato stesso. Peraltro, la rinuncia all’eredità non implica la rinuncia al legato, fermo restando che non sempre gli eredi sono legatari.
Il Fisco provvede al rimborso agli eredi di questa somma di denaro versata sulla dichiarazione di successione
Alcune tipologie di legato, però, non entrano nell’immediata disponibilità del beneficiario legatario. Ad esempio, nel caso dei legati ad effetti obbligatori, spetterà ai cosiddetti onerati l’obbligo di far entrare il legatario nella disponibilità del bene. Persiste peraltro la facoltà del legatario di non accettarli.
Ciò significa dunque che fino al momento in cui il legatario non entri materialmente nella disponibilità del bene saranno gli eredi ad essere considerati proprietari. Questi risponderanno solidalmente tanto per le imposte da loro dovute tanto per quelle riguardanti i beni dei legatari. E dovranno dunque pagare l’imposta di successione dopo aver presentato i relativi beni oggetti di legati nella dichiarazione di successione.
L’aspetto positivo, però, è che secondo l’articolo 28, comma 6 del cosiddetto Testo unico sulle successioni (T.U.346/90) una volta che il legatario entrerà nel pieno possesso del bene, gli eredi potranno ottenere il rimborso tramite ricalcolo dell’imposta versata.
Pochi sanno peraltro che non tutti i beni ereditati sono soggetti all’imposta di successione. Il nostro ordinamento infatti prevede che alcuni beni non siano sottoposti a imposizione ereditaria nonostante siano destinati a soggetti esterni ai componenti del nucleo familiare.
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