Il codice civile prevede tutta una serie di obblighi in capo a datore di lavoro e dipendente alla stipula del contratto di lavoro subordinato. Tra i più importanti obblighi del lavoratore c’è quello di prestare la propria attività conformemente a quanto pattuito nell’accordo di lavoro. Quanto al responsabile, i suoi obblighi riguardano, prima di tutto, il pagare lo stipendio al proprio dipendente e assicurargli un ambiente di lavoro sicuro. Se non adempie agli obblighi di sicurezza per il dipendente, rischia di dovergli risarcire un’ingente somma di denaro e la reclusione.
Il codice civile prevede tutta un’altra serie di obblighi importanti e piuttosto precisi in capo al datore di lavoro nei confronti del dipendente. Un esempio lo abbiamo con l’articolo 2103 c.c. La norma prevede che il capo debba adibire il lavoratore alle mansioni per le quali lo ha assunto. Oppure a mansioni della categoria superiore che abbia acquisto o, infine, a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte.
Il datore di lavoro rischia la denuncia, il risarcimento e fino a 6 anni e 6 mesi di reclusione quando si comporta in questo modo nei confronti del dipendente
Indice dei contenuti
Se il datore di lavoro gli attribuisce mansioni superiori, il dipendente ha diritto al trattamento economico corrispondente a quelle mansioni. Se l’assegnazione avviene non per sostituzione di un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, diventa permanente. L’articolo 2103 c.c. è una norma imperativa, nel senso che ogni patto contrario a queste disposizioni è nullo. Si parla, dunque, di demansionamento quando il datore di lavoro adibisce il dipendente a mansioni diverse e inferiori a quelle per cui è assunto. Oppure anche quando lo sottragga, sia quantitativamente che qualitativamente, ai compiti importanti.
Il lavoratore può reagire a questa condotta del suo capo rivolgendosi al giudice. Intanto può chiedere la reintegrazione nelle mansioni che gli spettano da contratto. Oltre a questo, può anche lamentare di aver subito un danno, e, dunque, ottenere un risarcimento. Intanto di tipo patrimoniale, per la diminuzione dell’esperienza professionale che doveva acquisire e che gli spettava in base al contratto. E poi di tipo non patrimoniale, come sofferenza psicologica o eventuali danni alla salute da demansionamento.
Reintegrazione, risarcimento e denuncia
La Cassazione con l’ordinanza 11521 del 2022 ha affermato un principio importante sul tema. Il datore di lavoro rischia la denuncia, il risarcimento e la reclusione quando dal demansionamento si ricavi il reato di mobbing. Infatti, come già affermato per le visite fiscali frequenti, da un solo comportamento del datore di lavoro non può configurarsi, di per sé, il reato di atti persecutori.
La giurisprudenza afferma che è necessario che la condotta di demansionamento si inserisca in un quadro probatorio che dimostri l’intento persecutorio. Il mobbing si configura, infatti, quando ci sia un disegno persecutorio composto da più comportamenti del datore di lavoro. Questi in astratto anche leciti, se letti insieme, possono essere spia del reato di atti persecutori.
Approfondimento