Il Covid 19 tra prospettive di diritto comparato e modifiche dell’assetto costituzionale

Covid

Dopo circa due anni di pandemia, non si sono ancora spenti gli echi di un dibattito su uno degli aspetti fondamentali causati da questa situazione.

Anzi, la dialettica su certi temi è più accesa che mai.

Se, per certi versi, gran parte dell’attenzione mediatica si è infatti rivolta all’ambito sanitario, per altri versi una significativa dialettica di posizioni ha riguardato aspetti giuridici e costituzionali.

In particolare ancora oggi imperversa il dibattito su quali diritti vadano garantiti o meno, in una situazione che ha evidenziato spesso una netta contrapposizione tra diritti del singolo e diritti della collettività.

Da un lato quei gradi di libertà, che fondano lo Stato di diritto, dall’altro lato il diritto della collettività alla salute, che potrebbe essere inficiata da scelte del singolo.

Abbiamo già affrontato questa tematica, ed oggi la integriamo con alcune considerazioni di tipo storico ed istituzionale.

Il Covid 19 tra prospettive di diritto comparato e modifiche dell’assetto costituzionale

Chi pensasse ad una sorta di immodificabilità degli assetti giuridici ed istituzionali di uno Stato avrebbe sicuramente torto.

La storia ci insegna, ad esempio, che periodicamente, a fasi di espansione dei diritti del singolo, seguono fasi di compressione, giustificate o meno.

In particolare, situazioni sanitarie ed economiche rientrano tra le principali cause del passaggio da una fase maggiormente garantista, basata sui capisaldi del cosiddetto Stato di diritto, ad una di maggior limitazione di diritti, o a vere e proprie dittature. In tal senso è emblematico il passaggio dalla Germania di Weimar al nazismo.

Tra gli studiosi che maggiormente si sono soffermati sull’analisi dei cicli storici, non solo da un punto di vista economico, ma anche sociale, politico e giuridico, il russo Kondratieff.

Ma occorre osservare che significative differenze in materia di diritti del singolo e della collettività non si riscontrano solo nel susseguirsi di cicli storici, sociali ed economici, ma anche tra diversi Stati nello stesso periodo.

In questa fase assistiamo, ad esempio, a significative differenze, coinvolgenti aspetti costituzionali, tra Italia, USA e Singapore.

Una prospettiva di diritto comparato

Occorre premettere, a tale riguardo, che per meglio comprendere alcune significative differenze tra i Paesi considerati, sarebbe opportuna una introduzione sui diversi sistemi costituzionali, entro i quali si collocano alcune recenti decisioni. Anche perché quel che potrebbe essere costituzionale in uno Stato, potrebbe non esserlo in un altro.

Ovviamente sarebbe troppo articolato e complesso premettere una siffatta analisi, quindi ci limiteremo, nella presente disamina, ad affrontare direttamente il tema con alcuni cenni essenziali, volendo concentrarci soprattutto su alcune recenti decisioni, più che sul tema della loro costituzionalità, peraltro già affrontato in modo specifico per l’Italia in precedenti articoli.

Italia e stato di emergenza

Una evidente limitazione di quelli che potremmo definire gradi di libertà ha riguardato il nostro Paese, rispetto alla situazione anteriore all’insorgere della pandemia. Si pensi al lockdown, poi al Green Pass, strumento indispensabile per esercitare, oggi, determinati diritti.

Tutto questo è stato giustificato dallo stato emergenziale ma, in materia di tutela dei diritti, ci domandiamo se questo possa essere prorogato ulteriormente.

Questa sarebbe l’intenzione prevalente, a quanto pare, nell’esecutivo, qualora la situazione dei contagi lo richiedesse.

A livello normativo dobbiamo evidenziare che sinora abbiamo avuto due proroghe, e la normativa attuale non consentirebbe una terza proroga.

Si penserebbe, de jure condendo, alla riforma di tale normativa per introdurre, appunto, la facoltà di ulteriori proroghe.

Noi ci domandiamo a che cosa serva, allora, aver posto un limite al numero di proroghe.

Per certi versi questione analoga a quella dei limiti di modificabilità della Costituzione, che riguarda la forma repubblicana dello Stato italiano.

Alcuni asseriscono che anche la forma repubblicana dello Stato italiano potrebbe essere modificata. Basterebbe riformare l’articolo che ne vieta la modifica.

Altri invece pensano che anche tale articolo sia da considerare immodificabile, altrimenti a cosa sarebbe servito porre un limite alla modificabilità della forma repubblicana?

In materia di stato di emergenza non esiste analoga norma che impedisca di modificare il numero di possibili proroghe. Si apre così un rilevante dibattito su quali limiti incontri, in uno Stato di diritto, il potere di proroga.

Due decisioni su opposti fronti: Usa e Singapore

Passiamo quindi a considerare, sullo stesso tema, due rilevanti novità provenienti dagli USA e da Singapore.

Questi due Paesi offrono una evidente dimostrazione di quanto abbiamo detto.

Uno dei fenomeni, conseguenza del Covid, riconduce ad un acceso dibattito su quali diritti possano essere sacrificati o meno. Peraltro con un chiaro riconoscimento del rilievo costituzionale di certe decisioni.

In tal senso si è espressa una Corte federale statunitense, che ha sospeso l’obbligo di vaccino o test nelle grandi aziende.

Il rilievo costituzionale del tema è ben evidenziato dalla seguenti affermazioni di uno dei giudici della Corte: “L’interesse pubblico si serve anche mantenendo il nostro ordine costituzionale e la libertà degli individui di prendere decisioni strettamente personali in base alle proprie convinzioni – persino, o forse in modo particolare, quando tali decisioni non sono gradite a rappresentanti del governo“.

Se una tale decisione ritiene evidentemente incostituzionale limitare determinati diritti, decisione di ben altre tenore quella invece assunta da Singapore, che non sosterrà più spese ospedaliere per chi non si vaccina. Secondo taluni esperti, decisione apertamente incostituzionale in riferimento all’assetto normativo di quel Paese, secondo altri perfettamente legittima.

Conclusioni

A conclusione sull’argomento riguardante il Covid 19 tra prospettive di diritto comparato e modifiche dell’assetto costituzionale, dopo circa due anni di pandemia possiamo sicuramente affermare che aveva ragione Kondratieff.

Nel tempo si susseguono cicli, con caratteristiche diverse non solo dal punto di vista strettamente economico, ma anche sotto il profilo degli aspetti costituzionali e dello Stato di diritto.

In particolare, crisi economiche e sanitarie possono quanto meno provocare situazioni in cui si aprono dibattiti e contrastanti visioni. Dibattiti su quali limiti incontrino i pubblici poteri, con conseguenti diverse valutazioni circa la costituzionalità o meno di determinati provvedimenti.

Ancora una volta la Storia non fa eccezioni, e due decisioni di segno diametralmente opposto lo dimostrano.

A cura di Gian Piero Turletti, autore di “Magic Box” e “PLT

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