Il corrispettivo della prestazione del legale si considera fiscalmente conseguito quando la prestazione è conclusa

Cassazione

Il corrispettivo della prestazione del legale si considera fiscalmente conseguito quando la prestazione è conclusa. Studiamo il caso.

La Cassazione, con l’Ordinanza n. 24255 del 09/09/2021, ha chiarito alcuni rilevanti profili in tema di presunzione di omesso versamento di compensi di un professionista. Nella specie la vicenda giudiziaria traeva origine da un accertamento nei confronti di uno studio legale/associazione professionale.

Con tale avviso erano stati individuati maggiori redditi da lavoro autonomo ed un maggiore volume d’affari. La Commissione Tributaria Provinciale annullava l’accertamento, con sentenza poi confermata anche dalla Commissione Tributaria Regionale. Allo stesso modo venivano annullati gli avvisi nei confronti dei due associati per la maggiore Irpef. L’Agenzia delle Entrate proponeva infine ricorso per cassazione.

La Suprema Corte riuniva i procedimenti, in quanto l’accertamento nei confronti dell’associazione riverberava comunque i suoi effetti sui redditi dei singoli associati. In particolare l’Agenzia deduceva che l’accertamento, nella parte relativa ai maggiori ricavi, si basava su acquisizioni di sentenze presso vari uffici giudiziari. Da tali acquisizioni emergeva che lo studio professionale aveva patrocinato più cause di quelle dichiarate, il che consentiva la rettifica analitica induttiva.

La decisione

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Secondo la Suprema Corte la censura era fondata. Evidenziano i giudici di legittimità che il fatto che il versamento dei compensi non risultasse dalla contabilità era irrilevante. L’accertamento in rettifica della dichiarazione, rileva la Cassazione, prescinde infatti dalla contabilità, anche se formalmente regolare, basandosi su presunzioni assistite dai requisiti previsti dall’art.2729 c.c. E il corrispettivo della prestazione del legale si considera fiscalmente conseguito quando la prestazione è conclusa per effetto dell’esaurimento o della cessazione dell’incarico professionale. E nel caso in esame l’esaurimento della prestazione professionale risultava proprio dalle sentenze acquisite.

Conclusioni

In conclusione, era dunque onere del contribuente dare la prova dell’insussistenza di tali ricavi. Il contribuente avrebbe infatti dovuto contrastare la prova (presuntiva) dell’Amministrazione finanziaria. Magari dimostrando di non aver percepito alcun reddito, per esempio producendo diffida ad adempiere o richieste di decreto ingiuntivo, o provando l’infruttuosità della esecuzione. In sostanza, era onere del contribuente dimostrare l’esistenza di fattori che avevano impedito, o che comunque erano stati idonei ad impedire, l’incasso dei compensi. Né valeva certo obiettare che non risultava emessa la fattura. L’ufficio infatti assumeva proprio che la fattura non era stata emessa al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte.

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