La pensione di reversibilità è un diritto che l’Inps riconosce al coniuge superstite, ma spetta anche al convivente? Chi ha contratto un’unione civile regolarmente registrata all’anagrafe e, fra di costoro anche le coppie di omosessuali, può richiedere l’assegno pensionistico? La pensione di reversibilità di fatto coincide con la pensione ai superstiti e fra di essi non rientra solo il coniuge. Hanno diritto alla percezione del trattamento previdenziale anche i figli minorenni, i genitori del deceduto, i fratelli e le sorelle non coniugati.
La definizione di famiglia
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Ma il partner superstite dell’unione civile o il convivente ha diritto alla pensione di reversibilità? Attualmente tanto le più recenti disposizioni dell’Inps quanto diverse sentenze del tribunale hanno rivisitato la normativa relativa alla convivenza e alle unioni civili. Stando all’articolo 29 della Costituzione italiana la famiglia si configura come una “società naturale fondata sul matrimonio”. In tal modo, il dettato costituzionale esclude a priori dalla definizione di famiglia i soggetti che convivono senza contratto matrimoniale.
Il convivente ha diritto alla pensione di reversibilità?
Con l’approvazione della cosiddetta Legge Cirinnà del 2016 si è assistito all’istituzione delle unioni civili. Ciò ha consentito di regolarizzare la questione relativa alle coppie di fatto che sollevava non poche perplessità e prestava il fianco a pesanti discriminazioni. La suddetta Legge n. 76/2016 ha altresì garantito la possibilità a quanti convivono di stipulare un vero e proprio contratto di convivenza.
Sulla scorta del contratto i conviventi hanno così modo di registrare all’anagrafe il vincolo affettivo che li lega. Le coppie di fatto, siano esse eterosessuali o omosessuali, che sottoscrivono il contratto hanno diritto ad una serie di garanzie e tutele. La convenienza di un contratto di convivenza risiede nell’opportunità di disciplinare gli aspetti più propriamente economici e patrimoniali. La sottoscrizione del contratto assicurerebbe la possibilità di adottare un regime di comunione di beni e di pattuire la quota di contribuzione alle spese quotidiane.
Alla Legge n. 76/2016 si associa quanto dispone l’Inps nella circolare n. 5171 del 2016 in cui assicura trattamenti previdenziali anche alle unioni civili. Il che equivale a dire che l’assegno pensionisitico di reversibilità spetta anche al partner superstite dell’unione civile. Alle disposizioni dell’Istituto previdenziale si aggiungano anche diverse sentenze della Cassazione che ha riconosciuto anche ai conviventi il diritto alla pensione di reversibilità.