Arrivano tante domande agli Esperti di ProiezionidiBorsa sulla fruizione delle agevolazioni Legge 104 sul posto di lavoro. In particolare, sulla fruizione del congedo straordinario Legge 151 di due anni e i tre giorni di permesso al mese. Un Lettore ha posto la seguente domanda: il congedo straordinario si può sospendere per fruire dei permessi Legge 104 e poi riprenderlo?
In effetti il lavoratore vorrebbe sospendere il congedo straordinario ogni mese per tre giorni per poi riallacciare di nuovo con il congedo. Ricordiamo che il congedo può essere fruito per un massimo di due anni (anche frazionati) per assistere il familiare disabile, nell’intera vita lavorativa.
Analizziamo la domanda posta dal Lettore in base alla normativa vigente.
Il congedo straordinario si può sospendere per fruire dei permessi Legge 104 e poi riprenderlo?
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Il congedo straordinario di due anni per assistere il familiare con Legge 104 può essere fruito in modo continuativo. Oppure, può essere goduto in modo frazionato in giorni. Ma se si sceglie il frazionamento in giorni, tra un periodo e l’altro è necessario riprendere l’attività lavorativa. La circolare INPS n. 64 del 15 marzo 2001 precisa che il lavoratore che fruisce del frazionamento del congedo straordinario, tra un periodo e l’altro deve necessariamente riprendere l’attività lavorativa. Inoltre, dal periodo di congedo non possono essere sottratte le ferie, i sabati, le domeniche e i giorni festivi.
Da considerare anche che i tre giorni di permesso Legge 104 al mese, se non goduti si perdono. Infatti, la normativa non prevede un recupero dei giorni.
Per chiedere il congedo frazionato in giorni il lavoratore deve fare domanda all’INPS indicando nello specifico i giorni di fruizione di congedo. Poi, comunque ci deve essere una ripresa lavorativa. Infine, può fruire dei tre giorni di permesso durante il periodo di ripresa lavorativa.
Per fruire di tutto nel giusto modo bisogna organizzare bene i giorni del mese ed effettuare la domanda all’INPS in modo preciso. Inoltre, copia della domanda inoltrata all’INPS, deve essere consegnata al datore di lavoro.
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