Il condomino del piano terra paga l’ascensore allo stesso modo degli altri?

ascensori

Nell’ambito del condominio, la regola generale è che tutti i condomini partecipano alle spese per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio.

La partecipazione alle spese avviene per millesimi. Inoltre, alla regola generale se ne oppone una speciale. Cioè, se la cosa comune assicura ai condomini un godimento diverso, la spesa è ripartita in proporzione all’uso e al godimento che se ne tragga.

Quindi, si ci chiede se, ad esempio, il condomino del piano terra paghi l’ascensore allo stesso modo degli altri. Le spese, in questo caso, sono quelle di manutenzione ordinaria (pulizia, i consumi di energia), e straordinaria (come sostituzione di cavi e parti meccaniche).

Al riguardo soccorre una norma, che è l’art. 1124 c.c., ai sensi del quale “le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono”. Da detta disposizione se ne potrebbe desumere che chi non usa le scale o l’ascensore, non debba pagare le relative spese.

Tuttavia, a scanso di equivoci, si deve rispondere subito che chi abita al piano terra paga l’ascensore, in quanto può farne uso. A tal uopo, come è evidente, rileva non il concetto di uso effettivo ma di uso potenziale.

Perché il condomino del piano terra deve pagare l’ascensore?

Ci siamo chiesti se il condomino del piano terra paghi l’ascensore allo stesso modo degli altri. E abbiamo risposto positivamente. Adesso, cerchiamo di capire il perché.

La ragione è connessa, come anticipato, al concetto di uso potenziale. In altri termini, egli la pagherebbe perché con essa può raggiungere il tetto o il lastrico solare. Ossia le altre parti comuni dell’edificio.

Quindi, non rileverebbe il fatto che egli quotidianamente non se ne avvalga. Bensì la semplice circostanza che lo possa fare, in quanto disponibile.

Questo concetto è stato costantemente confermato dalla giurisprudenza, per la quale vale il concetto per cui “l’impianto di ascensore, in quanto mezzo indispensabile per accedere al tetto ed al terrazzo di copertura, riveste la qualità di parte comune anche relativamente ai condomini proprietari di locali terranei”. Essi, infatti, ne fruirebbero anche in virtù della conservazione e manutenzione della copertura dell’edificio.

Rispetto a detta regola, l’esonero dalle spese condominiali relativamente all’ascensore, per questi condomini, potrebbe derivare soltanto da un regolamento condominiale, approvato all’unanimità.

Abbiamo risposto, dunque, alla domanda posta all’inizio, ovvero il condomino del piano terra paga l’ascensore allo stesso modo degli altri?

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