Il concreto accorpamento di più unità immobiliari, funzionale alla realizzazione di un’unica abitazione, costituisce l’evento che rileva, in via esclusiva, ai fini dell’agevolazione prima casa

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Il concreto accorpamento di più unità immobiliari, funzionale alla realizzazione di un’unica abitazione, costituisce l’evento che rileva, in via esclusiva, ai fini dell’agevolazione prima casa. Studiamo il caso.

La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 21614 del 07/10/2020, ha chiarito alcuni rilevanti profili in tema di agevolazione prima casa. Nella specie, i contribuenti acquistavano in comproprietà indivisa due unità immobiliari, a destinazione abitativa, iscritte separatamente in catasto, usufruendo dei benefici fiscali connessi all’acquisto della prima casa. Gli stessi assumevano l’impegno di destinare tali immobili a costituire un’unica unità abitativa, impegnandosi ad effettuare nel più breve tempo possibile la fusione catastale tra le due unità immobiliari.

Accertata però la mancata unificazione catastale, l’Agenzia delle Entrate emetteva un avviso di liquidazione di maggiori imposte ipocatastali, revocando i benefici fiscali connessi all’acquisto della prima casa. I contribuenti proponevano ricorso e la Commissione Tributaria Provinciale lo accoglieva con sentenza poi confermata anche dalla Commissione Tributaria Regionale. I giudici ritenevano infatti spettanti le agevolazioni fiscali, in quanto le unità immobiliari erano state effettivamente adibite dagli acquirenti a loro residenza principale e l’immobile era stato cosi “unificato”. L’Amministrazione finanziaria proponeva infine ricorso per cassazione. L’Agenzia censurava la sentenza, avendo la CTR, a suo avviso, errato nel ritenere sussistente il diritto degli acquirenti alle agevolazioni prima casa, a prescindere dall’effettivo accorpamento delle unità immobiliari.

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La decisione

Secondo la Suprema Corte la censura era fondata. Evidenzia la Cassazione che i benefici prima casa possono riguardare anche alloggi risultanti dalla riunione di più unità immobiliari, purché però le stesse siano destinate a costituire un’unica unità abitativa. E sempre che, naturalmente, l’immobile non sia qualificabile come alloggio di lusso (superando ad esempio la metratura di 240 mq). Conclude quindi la Corte che era onere dei contribuenti provare di aver dato seguito all’impegno, assunto in sede di rogito, di procedere all’unificazione delle unità immobiliari. E di aver effettivamente unificato gli immobili, non rientrando l’alloggio così complessivamente realizzato, per superficie, numero dei vani e per le altre caratteristiche, nella tipologia degli immobili di lusso. Sempre secondo la Cassazione era invece del tutto irrilevante la mancata unificazione delle due unità abitative ai soli fini catastali.

Osservazioni

Come anche osservato dalla sentenza di Cassazione n. 11322 del 12/06/2020, beneficia delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa anche la fattispecie dell’«accorpamento» di unità immobiliari. I giudici rilevano che non è necessario che entro il termine triennale di decadenza, concesso all’ufficio per l’esercizio dei poteri di accertamento, il contribuente realizzi l’accatastamento dell’unità abitativa così realizzata.

In sostanza, il concreto accorpamento di più unità immobiliari, funzionale alla realizzazione di un’unica abitazione, costituisce l’evento che rileva, in via esclusiva, ai fini dell’agevolazione prima casa. Ma deve essere comunque il contribuente a provarlo.

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