La Costituzione, all’articolo 30, e il codice civile, all’articolo 147, sanciscono i doveri dei genitori verso i figli. Quest’ultimo prevede che il matrimonio imponga ad entrambi i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli. Questo nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.
Oggi questi doveri dei genitori nei confronti dei figli esistono per il solo fatto della procreazione. Non ha rilevanza lo status di famiglia, cioè che il genitore sia sposato oppure il figlio sia nato fuori dal matrimonio. In Italia fino al 1975, prima della riforma al codice civile, avevamo una netta distinzione tra la famiglia matrimoniale e la extra matrimoniale. Solo i figli nati nella famiglia matrimoniale godevano di una tutela giuridica e sociale rilevante. Infatti, la famiglia era intesa come istituzione, uno strumento necessario per assicurare una vita sociale equilibrata e ordinata.
Il codice penale prevede fino a 1.032 euro di multa e 1 anno di reclusione per il genitore, anche non sposato, che non adempie a questo importante obbligo di legge
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Secondo il buon costume l’unico modello familiare ammesso era quello fondato sul matrimonio. E i figli, per essere rilevanti e protetti, dovevano nascere all’interno di questo vincolo. Oggi, per fortuna, la legge ha cancellato questa distinzione tra figli naturali e legittimi. Intanto, con la riforma del diritto di famiglia del 1975, con l’equiparazione dei figli naturali e di quelli legittimi. E poi anche la giurisprudenza ha nel tempo adottato tutta una serie di pronunce volte a parificare la posizione di figli legittimi e naturali.
Molto interessante, sul punto, la recente sentenza 8222 del 2022 della Corte di Cassazione. Con questa i giudici hanno affermato che il codice penale prevede fino a 1.032 euro di sanzione e 1 anno di reclusione per il genitore, per violazione dell’articolo 570bis. Tale articolo prevede la reclusione e la multa per il coniuge che si sottrae all’obbligo di corrispondere ogni tipo di assegno dovuto per scioglimento del matrimonio. Oppure cessazione dei suoi effetti civili, oppure ancora in caso di nullità. Ed infine per chi viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli.
Le conclusioni della Cassazione
La Cassazione ha chiarito che questa disposizione si applica, anche se la norma non lo dice, al genitore naturale. La Cassazione spiega che non c’è bisogno di un matrimonio per violare il dovere di mantenimento periodico gravante sul genitore. È possibile che paghi la multa e rischi la reclusione il genitore naturale che non paga l’assegno. E questo anche, appunto, se non è legato da alcun vincolo con la madre dei figli cui è dovuto.
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