Il Codice della Strada pone una serie di regole e divieti diretti agli automobilisti. Vuole assicurare principalmente la sicurezza e l’ordinata circolazione dei veicoli su strada. Tanto che dedica un interno Titolo, il V, alle norme di comportamento. Non sempre si riferisce, però, direttamente ed esclusivamente agli automobilisti ma a volte sanziona una serie di attività connesse alla circolazione stradale.
Ad esempio l’articolo 190 prevede tutta una serie di regole che i pedoni devono rispettare nell’impegnare la strada destinata alla circolazione stradale. Prevedendo, in caso di violazione, multe e sanzioni per i trasgressori. L’articolo 182 è, poi, dedicato ai ciclisti. Anche per loro la legge pone una serie di regole da rispettare e che se violate portano a sanzioni pecuniarie. E ci sono vari altri esempi, che si potrebbero portare, di comportamenti e sanzioni previste per soggetti non alla guida di un veicolo.
Il comportamento vietato
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Tra questi esempi abbiamo alcuni puniti molto severamente. Il Codice della Strada prevede da 2.000 a 7.000 euro di multa e arresto da sei mesi a un anno per una violazione ritenuta grave. Si tratta dall’attività di parcheggiatore abusivo. Il divieto lo abbiamo nell’articolo 7, comma 15 bis, del Codice che regolamenta la circolazione nei centri abitati.
L’attività di parcheggiatore abusivo consiste sostanzialmente nella autoproclamazione del soggetto come guardiano di un certo gruppo di veicoli. In cambio di questa attività il parcheggiatore chiede una certa somma di denaro. Il Codice della Strada punisce questo comportamento come illecito amministrativo. Prevede normalmente una multa da 769 euro fino a 3.095, per chi compie questa attività oppure è il responsabile. Va precisato che la sanzione si aggrava e si trasforma in reato in due casi.
Il Codice della Strada prevede da 2.000 fino a 7.000 euro di multa e arresto fino a un anno per sanzionare questo comportamento vietato
Il primo caso è quando vengono impiegati i minori nell’esercizio di questo tipo di attività. Il Codice in questo caso prevede una multa fino a 7.000 euro e l’arresto fino a un anno. Il secondo caso di reato, legato al comportamento in questione, si configura quando venga messo in atto attraverso la minaccia. La Corte di Cassazione penale, con il provvedimento 30365 del 2018, ha chiarito che la minaccia può anche essere sottointesa e velata. Si pensi all’accenno di brutte conseguenze che possono capitare “per caso” se non si paga la somma richiesta dal parcheggiatore. Il codice penale, all’articolo 629, punisce in maniera severa questo reato. Infatti, prevede fino a 4.000 euro di multa e la reclusione fino a 10 anni.