Esercizio abusivo, da parte del socio di maggioranza, del diritto di voto ed abuso dell’attività di direzione e coordinamento. La Corte di Cassazione esclude la responsabilità del MEF rispetto al caso ALITALIA SPA. Studiamo il caso.
Il caso Alitalia offre alla Suprema Corte spunti per statuizioni di diritto in tema di onere probatorio e “automatismo” nell’attribuzione di responsabilità basate su mere presunzioni, con particolare riguardo alla perdita di valore delle azioni.
Nessuno sconto ma tutela della certezza del diritto.
All’origine della vicenda vi è l’impugnazione, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Lecce, proposta da alcuni soci di Alitalia S.p.A, per avere escluso la responsabilità del MEF in ordine alla perdita di valore delle azioni degli azionisti della società.
Secondo la ricostruzione dei fatti svolta dai ricorrenti per Cassazione, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, difeso dall’Avvocatura dello Stato, avrebbe incentivato gli azionisti ad acquistare titoli, poi svalutati e non avrebbe fornito adeguate informazioni al riguardo, nella sua qualifica di azionista di maggioranza.
Tutti i motivi di ricorso per Cassazione vengono dichiarati inammissibili dalla Suprema Corte, con conseguente rigetto del ricorso ed esclusione di responsabilità in capo All’Amministrazione Statale.
La motivazione resa dai Giudici di nomofilachia con la sentenza n. 15276 del I Giugno 2021, Sez. III, è tecnica e muove da un principio basilare del diritto, quello per cui ogni fatto illecito deve essere provato; in particolare, il deducente deve provare la sussistenza del nesso di causalità tra i pregiudizi subiti e la riconducibilità degli stessi a terzi., secondo lo schema tipico di cui all’art. 2043 c.c.
Il caso Alitalia offre alla Suprema Corte spunti per statuizioni di diritto in tema di onere probatorio
La quastio iuris viene affrontata per risolvere un quesito connesso: quello dell’ invocabilità dell’ automatismo nell’attribuzione di profili di responsabilità connessi.
Segnatamente, i Magistrati si sono chiesti se e, in caso di risposta affermativa, in che misura l’esercizio abusivo del diritto di voto da parte del socio di maggioranza possa concretizzarsi altresì in un abusivo esercizio dell’attività di direzione e coordinamento.
La risposta è negativa, dovendo necessariamente il deducente fornire in giudizio la prova di ciascuno dei profili di responsabilità, quand’anche connessi e non potendosi legittimare l’automatismo nell’attribuzione di responsabilità distinte.
In particolare, nel caso sottoposto ad esame, non è stata resa la prova dei fatti illeciti attribuiti al Ministero dell’Economia e delle Finanze. Manca la prova della consapevolezza da parte del MEF, azionista di maggioranza, della perdita di valore delle azioni; del difetto di vigilanza; della “cattiva” informazione; così come la prova dell’abuso nell’esercizio del diritto di voto, circoscritto all’approvazione del bilancio.
Inoltre, l’acquisto e la vendita di titoli azionari resta attività rischiosa per se stessa, disciplinata dal TUF, ma soggetta per sua natura ad un’alea.
Per tale via, la Suprema Corte afferma che non può essere attribuita all’Amministrazione statale alcuna responsabilità per fatti allegati, basati su mere presunzioni, ma non provati.
Tale esclusione di responsabilità postula o sottende un ulteriore precipitato ermeneutico: Quello secondo il quale l’esercizio del diritto di voto da parte del socio di maggioranza non è sovrapponibile all’attività di direzione e coordinamento; né, conseguentemente, l’abusivo esercizio del diritto di voto è sussumibile in quello avente ad oggetto l’attività di direzione e coordinamento.
A tal fine, precisa la Suprema Corte, occorre verificare la sussistenza, nel caso specifico, di alcuni presupposti.
Segnatamente, deve essere verificato:
- se ed in che modo il perseguimento dell’interesse pubblico generale abbia determinato uno scostamento delle scelte strategiche e gestionali che apparivano corrette alla stregua dei criteri economico-aziendali;
- se l’eventuale scostamento dai predetti criteri abbia o meno determinato diseconomie tali da incidere sul patrimonio societario e, di conseguenza, sul valore delle partecipazioni intestate agli altri soci privati.
- elementi, questi, incidenti sul piano dell’elemento soggettivo della colpa, con riguardo alla “Duty diligence” e della causazione del danno patrimoniale.