Il cashback continua a creare dubbi sull’imposizione fiscale se deve confluire nel reddito o è solo uno sconto. In effetti, il cashback prevede il rimborso del 10% sugli acquisti effettuati (esclusi quelli online). Il valore massimo rimborsabile è 150 euro ogni sei mesi. Quindi, in un anno si ottiene un rimborso di 300 euro. In effetti, il cashback fa parlare ancora di sé ed è incredibile la risposta dell’Agenzia delle Entrate sull’inclusione nei redditi. Analizziamo cosa prevede la normativa in base alla risposta dell’Agenzia delle Entrate.
Cashback e detrazioni fiscali
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L’Agenzia delle Entrate ha più volte chiarito che il cashback è possibile anche sulle spese sanitarie. Infatti, il rimborso è ottenibile anche sugli acquisti di farmaci soggetti a detrazione fiscale nel 730/2021. Mentre, non è possibile partecipare per queste spese alla Lotteria degli scontrini.
Per la Lotteria il contribuente ha la facoltà di optare una scelta: introdurre nello scontrino il codice fiscale o il codice della Lotteria.
Il rimborso accreditato sul conto corrente è considerato reddito?
Da quando è andato in vigore, il cashback fa parlare ancora di sé ed è incredibile la risposta dell’Agenzia delle Entrate sull’inclusione nei redditi.
Il contribuente che riceve il rimborso con accredito diretto su conto corrente non deve preoccuparsi. Perché il rimborso non è tassato e non concorre al reddito. Infatti, è considerato uno sconto a tutti gli effetti.
La risposta n. 338 del 12 maggio 2021 dell’Agenzia delle Entrate riguarda la domanda posta da una società del settore commercio elettronico.
L’istante offre attraverso il sito internet agli utenti registrati la possibilità di effettuare acquisti ottenendo una percentuale di sconto rimborsato, in modalità cashback. Inoltre, tale rimborso è riconosciuto in modo cumulativo anche se l’acquisto è effettuato su siti diversi.
In effetti, si tratta di un incentivo alle vendite.
L’Agenzia delle Entrate precisa che si tratta di un incentivo all’acquisto che indirettamente riduce il prezzo che il cliente paga. Quindi, il cashback deve essere inquadrato come sconto commerciale. Di conseguenza, non è configurabile come reddito e la società non deve operare nessuna ritenuta alla fonte sugli importi rimborsati ai clienti.