I voli cancellati a causa del Covid-19. L’Italia rischia l’infrazione

voli cancellati

Nel quadro dell’emergenza coronavirus e dello stop quasi totale ai movimenti delle persone, vi è stato un gran numero di voli cancellati o ricalendarizzati. Infatti, con il lockdown è stato possibile spostarsi soltanto chiedendo il rimpatrio e per comprovate necessità. A fronte di questa situazione, inizialmente, il Governo italiano aveva adottato una soluzione pro compagnie aeree e tour operator. Non a caso, aveva stabilito che le indicate categorie potessero procedere al rimborso mediante un voucher, anziché un rimborso in danaro vero e proprio.

Detta decisione era stata assunta con il primo decreto Cura Italia, ossia all’art. 28 del D.L. del 2 marzo, confluito nell’art. 88 bis della legge di conversione. Grazie a questa manovra, quindi, i tour operator e le compagnie aeree non sarebbero stati costretti a rimborsare i viaggi e i voli cancellati a causa del Covid-19. Essi, di contro avrebbero potuto soprassedere con la politica dei voucher per tutti. Detta decisione, è stata osteggiata aspramente, fin da subito, dal Codacons in quanto contraria alle norme europee. Infatti, essa è in contrasto con l’art. 41 del Codice del Turismo, che è a sua volta norma recettiva della direttiva comunitaria n. 2302 del 2015.

La normativa di emergenza contrastante con quella ordinaria di derivazione comunitaria. Intervento della Commissione Europea

A bacchettarci è stata, ancora una volta, la Commissione Europea che, è intervenuta con una lettera inviata al Governo di Conte. Con la stessa, ha informato che se le regole introdotte con il decreto di marzo 2020 non verranno cambiate, sarà aperta una procedura d’infrazione contro l’Italia. Ciò in quanto la normativa di emergenza introdotta è contrastante con quella ordinaria di derivazione comunitaria.

L’esecutivo, quindi, ha due settimane di tempo, cioè fino al 28 maggio, per adeguarsi. Il che vuol dire che presto i viaggiatori italiani potranno tornare ad essere garantiti dalla normativa ordinaria di settore.

I voli cancellati e il Codice del Turismo

Tale è il Codice del Turismo, il quale prevede, all’art.41, la possibilità per il consumatore di optare per una delle 3 alternative disponibili.

Esse consistono: nel rimborso in danaro del viaggio annullato, nella modifica della prenotazione o nell’ottenimento del voucher. la La Commissione Europea, ha, inoltre, accompagnato all’ammonizione, anche talune motivazioni di principio. Nella lettera ha, infatti, precisato: “Siamo convinti che la Ue debba preservare i diritti dei viaggiatori e dei passeggeri.

I nostri cittadini sono profondamente colpiti dalla crisi. Molti hanno perso una significativa parte delle entrate. Quindi, coloro che hanno scelto un viaggio prima della pandemia ora potrebbero preferire il rimborso, per coprire altri pressanti bisogni”. Ciò detto, appare evidente che il Governo debba conformarsi a quanto deciso dalla Commissione e la ragione è semplice.

La legislazione di emergenza serve per tener fronte alle necessità indifferibili ed altrimenti non fronteggiabili legate nel caso di specie alla pandemia. Essa, tuttavia, non può essere utilizzata per derogare irragionevolmente alla legge ordinaria, senza che ciò sia utile o giustificato da un’esigenza superiore.

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