La cessazione del vincolo matrimoniale a seguito di separazione o divorzio porta con sé risvolti di natura fiscale quando il coniuge deve corrispondere all’altro un assegno finalizzato a soddisfare il mantenimento o il diritto degli alimenti.
I vantaggi fiscali dell’assegno di mantenimento
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L’assegno di mantenimento è considerato un reddito per chi lo percepisce e un costo, invece, per chi lo eroga.
Chi lo eroga ottiene un vantaggio fiscale: può dedurre dalle tasse le somme che versa al coniuge a titolo di assegno di mantenimento o di assegno divorzile.
In particolare, la corresponsione dell’assegno di mantenimento comporta:
-Deducibilità ai fini IRPEF dell’intero importo corrisposto. Il coniuge erogante l’assegno divorzile ha diritto di poter dedurre dal proprio reddito imponibile IRPEF l’importo corrisposto.
Questo ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera c) del DPR n. 917/86
Ad esempio, se il marito guadagna 2000 euro al mese e ne versa 500 alla moglie a titolo di mantenimento, pagherà l’Irpef su 1.500 euro e non su 2.000.
Se però l’assegno viene versato una tantum ossia con un unico pagamento senza alcun obbligo mensile, non è più possibile godere delle deduzioni fiscali.
Gli svantaggi dell’assegno di mantenimento
Al contrario, chi riceve il mantenimento deve riportarlo nella dichiarazione dei redditi che deve inviare ogni anno alla Agenzia delle Entrate. Tale importo fa reddito e pertanto viene tassato ai fini IRPEF.
Il coniuge beneficiario dell’assegno è tenuto ad indicare la somma riscossa in dichiarazione dei redditi. Trattasi, infatti, di componente di reddito riconducibile a quelli assimilati al lavoro dipendente. Articolo 50, lettera i) del DPR n. 917/86
Tuttavia, se la cifra non supera una determinata soglia, resta esentasse e, quindi, anche se riportata nel 730 non va ad aumentare le imposte da versare all’erario.
Esiste, dunque, da un punto di vista fiscale, un sistema di pesi e contrappesi che porta:
-alla Deduzione fiscale per il soggetto che eroga il reddito;
-alla Tassazione dello stesso reddito per il beneficiario
Cosa si intende per deduzione secondo il principio “di cassa”
Per il coniuge erogante la deduzione fiscale ai fini IRPEF segue il criterio “di cassa”.
Significa che ai fini della deduzione devono essere presi in considerazione gli importi degli assegnati versati per ciascun anno solare.
Occorre, dunque, verificare annualmente l’importo effettivamente erogato.
Sono deducibili anche le somme versate a titolo di arretrati e quelle versate a titolo di adeguamento ISTAT.
L’assegno di mantenimento dei figli si deve dichiarare?
Le somme erogate dall’ex coniuge dedicate al mantenimento dei figli non sono detraibili per cui non vanno dichiarate al fisco e quindi non devono essere riportate all’interno della dichiarazione dei redditi.
Questo aspetto fiscale è spesso fonte di errori commessi nelle dichiarazioni dei redditi.
Pertanto, è opportuno, nella dichiarazione separare la quota di assegno legata al mantenimento del coniuge rispetto a quella legata al mantenimento dei figli (si veda la circolare n. 95/E/2000 dell’Agenzia delle Entrate)
Nel caso in cui la somma derivante dal provvedimento giudiziale sia comprensiva anche della quota per il mantenimento del figlio, il 50% della somma deve essere considerata destinata al mantenimento dei figli per cui non detraibili.
Approfondimento a I vantaggi fiscali dell’assegno di mantenimento
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