La scelta del conto corrente da utilizzare, come forse sapremo, merita la giusta attenzione. Sicuramente prima di favorirne uno piuttosto che un altro dovremmo chiedere vari preventivi. Gli istituti bancari, in questo, possono divergere sostanzialmente. Le tariffe per fortuna sono facili da consultare, anche perché spesso sono reperibili su internet. Inoltre, quando si tratta di valutare le condizioni, tendiamo naturalmente a concentrarci più sul tasso d’interesse che sulle spese di gestione. Questo è un errore, soprattutto perché alcune voci potrebbero eroderci lentamente il conto. Attenzione, quindi, alle operazioni di sportello che possono avere dei costi.
Infine, ricordiamo di consultare la banca sulla presenza di altre offerte presso gli altri intermediari. Potremo magari ottenere proposte ancora più vantaggiose. Fatto tutto questo, potremo sentire di avere fatto la scelta migliore. Peccato però che potrebbe non bastare ragionare su questi elementi. Infatti, secondo una recente sentenza, la scelta di un conto cointestato potrebbe essere di ostacolo. I titolari di questi conti correnti devono tenere presente che a determinate condizioni si vedranno riconosciuta solo metà detrazione.
Il caso
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A dichiararlo è stata la decisione 104/21 pronunciata dalla Commissione tributaria provinciale di Perugia. Se i pagamenti sono partiti da un conto corrente cointestato, la detrazione sull’IRPEF risultante applicabile risulta solamente del 50% per il singolo soggetto. La parte rimanente, infatti, resta a vantaggio dell’altro cointestatario. Nel caso discusso, si trattava di decidere sulla detrazione applicabile ad un versamento realizzato per un fondo di pensione complementare. Come forse sapremo, infatti, su questi tipi di spesa si può ricevere una detrazione su un capitale fino a 5.164,57 euro. Ma questa detrazione, secondo i giudici, doveva essere suddivisa a metà.
Il contribuente, infatti, non ha dimostro provenienza e titolarità esclusiva delle somme utilizzate per il pagamento del fondo pensione complementare. La tesi difensiva sottolineava il valore del principio della solidarietà passiva e attiva che vale per il conto cointestato. In base a questo, ciascun cointestatario può allo stesso tempo esigere, o rispondere, per l’intero ammontare dei depositi. La corte però, ritenendo non soddisfatta la dimostrazione della esclusiva titolarità e provenienza dei beni, ha deciso la suddivisione della detrazione al 50% per ciascun cointestatario.
Occorre però considerare due aspetti sulla decisione, visto che il principio indicato ha creato sostanziosi dibattiti. In primo luogo, la decisione ha effetto di legge tra le parti, ma non diviene un principio di legge universalmente applicabile se non viene indicata da una norma dell’ordinamento.
I titolari di questi conti correnti devono fare attenzione perché potrebbero dover rinunciare a una parte consistente di detrazione
Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha risposto in recenti interpelli (il 431/2020 ed il 484/2020) che il conto cointestato può portare comunque alla detraibilità intera della spesa sostenuta da ciascun cointestatario. Il contribuente, però, deve dimostrare di aver sostenuto personalmente la spesa. Per fare questo, basterebbe utilizzare la carta di credito di cui si ha disponibilità. Insomma, il soggetto intestatario deve essere lo stesso che usufruisce della detrazione.
Di conseguenza, possiamo ritenere che se siamo titolari del principio utilizzato dalla Commissione tributaria, dobbiamo porre massima attenzione alle forme e i modi impiegati per eseguire il pagamento detraibile, perché l’Agenzia delle Entrate, a determinate condizioni, potrebbe contestare l’esclusività del beneficio. A proposito di detrazioni, ricordiamo che basterà conservare questi due documenti per ottenere quasi 100 euro di detrazione a fine anno.
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