Le spese di pubblicità hanno il fine di esaltare le caratteristiche dei prodotti, al fine di incrementare le vendite e sono completamente deducibili.
Le spese di pubblicità sono deducibili nell’esercizio in cui sono state sostenute.
Nella pratica occorre, ai fini del concetto di inerenza, che le stesse siano parte del costo attribuito alla filiera produttiva, partecipando quindi, come “conditio sine qua non” alla produzione degli introiti.
Le spese di sponsorizzazione
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Le spese legate alle sponsorizzazioni sono quelle spese legate ad un rapporto creato tra sponsor e sponsorizzato.
Lo sponsorizzato si obbliga nei confronti dello sponsor ad effettuare determinate prestazioni pubblicitarie dietro versamento di un corrispettivo.
Ai fini della deducibilità, è necessario che il contribuente dimostri, la congruità dei costi sostenuti ecco appunto i limiti per le spese di pubblicità e sponsorizzazione.
Occorre anche la loro idoneità ad ampliare le prospettive di crescita dell’impresa nell’ambito territoriale.
Non è sufficiente che la spesa sia debitamente documentata.
Occorre che ne sia comprovata l’inerenza sotto lo specifico profilo del concreto vantaggio che nello specifico contesto territoriale ne possono ritrarre le attività del contribuente in termini di allargamento della clientela e di incremento dei ricavi.
Esse si caratterizzano dall’esistenza di un rapporto sinallagmatico (contratto bilaterale a prestazioni corrispettive).
In base a tale contratto lo sponsor si obbliga ad una prestazione in denaro o in natura e il soggetto sponsorizzato si obbliga a pubblicizzare e propagandare il prodotto, i servizi, il marchio e l’attività svolta dallo sponsor.
Quindi le spese di sponsorizzazione per essere qualificate come spese di pubblicità ed essere integralmente deducibili devono:
- avere come scopo quello di reclamizzare un prodotto o il marchio o il nome dell’impresa;
- essere corrisposte a fronte di un obbligo sinallagmatico del beneficiario
I limiti per le spese di pubblicità e sponsorizzazione
Dopo un lungo periodo di incertezze sull’imputazione come spese pubblicitarie (a deducibilità piena) e delle spese di sponsorizzazione sportiva, la previsione apparentemente aveva chiarito il problema.
La norma sembrava stabilire, almeno per le sponsorizzazioni di valore non superiore ai 200.000 euro, una sorta di presunzione assoluta in favore della spesa pubblicitaria.
Su tale norma la Cassazione aveva confermato tale orientamento.
Su questa situazione, apparentemente consolidata, si pone una recente ordinanza (Corte di Cassazione – sez. V – Ordinanza n. 1326 del 2019 che sembra rimettere in discussione il principio.
Entro tali limiti opera la presunzione ex lege, che è una presunzione di deducibilità, non di inerenza.
Qualora l’Erario contesti in radice l’inerenza dei costi e quindi l’esistenza di un presupposto di deducibilità, il contribuente è gravato dell’onere di fornire prova della congruenza ed inerenza di tali costi.
Tanto non significa che “cade” la presunzione legale di deducibilità ma che essa non “scatta” qualora sono dubitati gli elementi costitutivi.
Come esperti di Fisco ed Economia di ProiezionidiBorsa suggeriamo di monitorare bene la congruità e l’inerenza in termini di allargamento della clientela e di incremento dei ricavi .
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