Il legislatore oltre a tutelare il diritto al lavoro tutela anche la salute dei lavoratori e i loro diritti. Se il lavoratore dovesse subire un infortunio che comporti gravi menomazioni, oltre alla rendita mensile, prevede un assegno di 570 euro al mese. Ecco di seguito come fare.
Durante lo svolgimento dell’attività lavorativa, ognuno di noi è esposto a diversi rischi che talvolta possono avere delle conseguenze spiacevoli sulla propria persona. Potrebbero infatti verificarsi infortuni con conseguenze talmente gravi da determinare anche la morte del lavoratore. Nei casi in cui dall’infortunio sia derivata la morte del lavoratore il nostro Ordinamento prevede diverse forme di tutela per i superstiti. Ad esempio la rendita e il beneficio una tantum che può arrivare a 19.000 euro qualora i superstiti siano più di 3. Il nostro legislatore, oltre all’evento morte, prevede diverse forme di tutela anche per il lavoratore che a seguito di un infortunio versi in una o più condizioni menomative. Tra queste prevede l’assegno perl’assistenza personale e continuativa da parte dell’INAIL a favore dei titolari di rendita diretta. Ovvero di coloro che versano in una o più condizioni menomative elencate nella tabella del d.p.r.1124/1965 e per i quali è necessaria un’assistenza personale continuativa.
Quali sono le menomazioni che danno diritto all’assegno
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Le menomazioni che fanno nascere tale diritto sono: la perdita di 9 dita delle mani, riduzione dell’acutezza visiva, amputazione bilaterale degli arti inferiori. Nonché lesioni del sistema nervoso centrale con paralisi dei due arti inferiori, perdita di una mano e dei piedi, di un arto superiore e inferiore. Infine alterazione della facoltà mentali con gravi perturbamenti alla vita sociale e malattie o infermità che richiedono la continua o quasi degenza a letto.
La prestazione è erogata dalla data di decorrenza della rendita di cui ne costituisce un’integrazione. Nonché dal primo giorno del mese successivo alla sua richiesta o all’invito dell’INAIL a sottoporsi a visita di revisione del danno permanente. L’assegno è erogato mensilmente finché permane la necessità di assistenza personale e continuativa ed è pari ad euro 574,59. Inoltre non è soggetto a tassazione IRPEF e non è cumulabile con altri assegni di accompagnamento corrisposti dallo Stato o da altri Enti pubblici. Se durante la sua erogazione, il beneficiario viene ricoverato l’assegno sarà sospeso.
In questi casi i lavoratori possono avere oltre 570 euro presentando richiesta all’INAIL
Pertanto nelle suddette condizioni i lavoratori possono avere oltre euro 570 euro al mese presentando richiesta all’INAIL nelle seguenti modalità:
- posta ordinaria;
- PEC;
- sportello della sede competente.
Per l’invio o la presentazione, il lavoratore potrà richiedere l’assistenza di un Patronato. L’accredito potrà avvenire oltre che sul conto corrente, sul libretto di deposito nominativo o su carta prepagata, anche con pagamento in contanti presso la banca o la posta. In quest’ultimo caso solo per importi non superiori a 1.000 euro.