I danni subiti se il Covid-19 fa saltare la cerimonia di nozze

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Restrizioni per le feste private e gli assembramenti. Chi mi paga i danni subiti se il Covid-19 fa saltare la cerimonia di nozze? La preoccupazione è divenuta reale soprattutto dopo il DPCM del 09.03.2020 che ha imposto il divieto di assembramento su tutto il territorio italiano.  Il divieto di celebrare cerimonie e pranzi è stata la prima, inevitabile conseguenza di quel provvedimento normativo.

Date le incertezze generali circa la possibilità di tornare a festeggiare molte coppie hanno preferito annullare le nozze. Che dire allora degli anticipi già versati, a volte anche considerevoli?

Sicuramente gli sposi possono fare riferimento all’art. 1256 Codice Civile, secondo cui l’obbligazione viene meno se la prestazione è diventata impossibile per causa non imputabile al debitore. È evidente che gli sposi non potevano procedere con la cerimonia perché c’era un divieto di legge riguardante le manifestazioni numerose e le cerimonie.

I danni subiti se il Covid-19 fa saltare la cerimonia di nozze

È anche vero che adesso i ristoranti sono aperti ed è anche possibile viaggiare. In teoria adesso gli sposi potrebbero celebrare le nozze ed accompagnarle con la cerimonia prevista.

Se però il Covid-19 non vi ha lasciati nelle condizioni economiche necessarie per far fronte agli impegni presi, vi ricordiamo qualche altra norma del Codice Civile che può esservi di aiuto.

Intanto, se decidete di sposarvi e di organizzare finalmente la cerimonia prevista ricordatevi che non dovete pagare alcunché  a ristoratori o albergatori per il ritardo. Il ritardo nell’adempimento non può essere a voi imputato, per la medesima ragione di cui parlavamo prima. Non siete in alcun modo responsabili dell’accaduto. Per questa ragione il danno da ritardo non può essere imputato a voi. Se deciderete di sposarvi verserete solo il saldo della cifra originariamente preventivata e niente per danno da ritardo che il ristoratore o il tour operator abbiano subito.

Cosa dice l’OMS

C’è un’altra possibilità che vogliamo segnalarvi. L’organizzazione Mondiale della Sanità OMS ha classificato l’accaduto come una autentica pandemia. La dimensione mondiale del problema ed il riconoscimento da parte della OMS rendono applicabile anche l’art. 1463 Codice Civile.

La norma prevede che l’obbligazione si estingua se la prestazione rimane impossibilitata per un arco di tempo talmente lungo che si suppone la parte non abbia più interesse a riceverla. Per esempio, se avevo prenotato il viaggio di nozze in un paradiso tropicale ed il divieto dei viaggi perdura fino alla stagione dei monsoni, si suppone che non mi interessi più quel viaggio di nozze perché lo farei sotto la pioggia.

Quell’articolo prevede che la parte contrattuale liberata dall’eseguire la propria prestazione perché impossibile, non possa nemmeno pretendere la corrispondente prestazione dell’altra parte. Anzi, la parte deve anche restituire la prestazione che abbia già ricevuto.

Da questa norma nasce l’obbligo per il ristoratore o per il tour operator di restituire l’anticipo già ricevuto dalla coppia di sposi. Se il tour operator non può farvi partire per il vostro viaggio non potrà pretendere il saldo e dovrà anche restituirvi la caparra.

La ragione della restituzione della caparra sta nel divieto generale di arricchimento senza motivi, previso nel nostro ordinamento. Il ristoratore, se non restituisse la caparra, si arricchirebbe senza motivi. Guadagnerebbe infatti una somma in cambio di ….niente, perché non vi ha servito il pranzo di nozze!

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