La separazione tra coniugi rappresenta un momento molto delicato nella vita delle persone. Le conseguenze emotive sono spesso rilevanti e, come se non bastasse, ci sono diverse questioni burocratiche da dover gestire. È quindi importante cercare di mantenere un rapporto quanto più possibile cordiale con l’ex coniuge.
Le questioni si complicano se al momento del matrimonio si opta per la cosiddetta “comunione dei beni”. In questo caso, infatti, molti dei beni appartenenti originariamente ad uno solo dei due coniugi cadono in comunione, costituendo un patrimonio comune. Questo patrimonio comune andrà poi diviso in caso di crisi irreversibile del matrimonio.
L’assegno ai sensi del codice civile
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Nel caso in cui ci siano figli da mantenere, le questioni si complicano ulteriormente. Entrambi i genitori, ai sensi dell’art. 315 bis del codice civile, hanno l’obbligo di mantenere i propri figli in proporzione alle sostanze e capacità di cui dispongono. Tale obbligo permane dopo il compimento della maggiore età qualora il figlio non abbia raggiunto l’autosufficienza economica. È la stessa Costituzione, carta fondamentale dell’ordinamento, a sancire l’obbligo di mantenimento all’art. 30.
Il tema del mantenimento emerge al momento della crisi familiare. A seguito della separazione il genitore che non ottiene l’affidamento dovrà infatti continuare a provvedere economicamente, oltre che moralmente, ai bisogni del figlio. L’assegno di mantenimento secondo La legge è inoltre indisponibile e non ripetibile.
I casi in cui si può pretendere un maggior assegno di mantenimento
È allora importante capire come si calcola effettivamente l’assegno di mantenimento. Si deve tenere conto di diversi fattori, in primo luogo delle esigenze effettive del figlio. Si dà inoltre rilevanza ai tempi di permanenza presso ciascun genitore. Infine i fattori più rilevanti sono le risorse economiche dei genitori e il tenore di vita del figlio goduto durante la fase di convivenza con entrambi.
Proprio in ragione di questi fattori la Corte di Cassazione con la recentissima sentenza n. 22616 del 2022 ha chiarito un profilo dirimente per la determinazione dell’assegno. I giudici hanno infatti stabilito che bisogna tenere in considerazione anche i redditi occultati al fisco. Questi hanno infatti contribuito a determinare il tenore di vita della famiglia in costanza di matrimonio e per tale ragione non possono essere ignorati. In particolare i giudici ritengono che tali redditi hanno condizionato la quantità e la qualità delle esigenze del minore e pertanto, se accertati, vanno computati nel calcolo del mantenimento. Ecco, pertanto, quali sono i casi in cui si può pretendere un maggior assegno di mantenimento, quindi più sostanzioso.
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