I casi, anche nuovi, di riduzione ed esenzione IMU

casa

L’IMU è, certamente, una delle tasse più odiate dagli italiani. Essa si impone tutte le volte che un soggetto sia intestatario di più di un immobile. La tassa è salata, quindi tutti hanno interesse a sottrarvisi ma non sempre è possibile. Essa viene calibrata in base al valore catastale del bene, calcolato unitamente a un indice comunale, che quindi varia da Comune a Comune.

In quest’articolo indicheremo i casi in cui l’IMU non va pagata e quelli per i quali si possono ottenere riduzioni. Partiamo dai primi, il caso più emblematico riguarda la prima casa, salvo che si tratti di un immobile di lusso. Tuttavia, per essere considerato prima casa, l’immobile deve rappresentare la dimora abituale e residenza anagrafica del nucleo familiare o, comunque, del titolare.

Quindi, se una parte del nucleo familiare risiede o dimora in un altro immobile, sito nello stesso Comune, cosa accade? L’esenzione IMU spetta solo per uno dei due immobili. Se, invece, gli immobili si trovano in Comuni diversi, l’esenzione può valere per entrambi.

Casi di esenzione

L’esenzione IMU si estende anche alle pertinenze della prima casa, ossia a quelle porzioni rientranti nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. Oltre alla prima casa, vi sono altri casi in cui ricorre l’esenzione. In particolare, l’imposta non è dovuta, nelle ulteriori seguenti ipotesi:

1) per le case popolari;

2) per le unità immobiliari adibite ad abitazione, che appartengono alle cooperative edilizie a proprietà indivisa;

3) i fabbricati costruiti dall’impresa e destinati alla vendita ma che siano rimasti invenduti e non locati;

4) i fabbricati destinati a uso istituzionale o religioso e quelli che appartengono a Stati esteri o a organizzazioni internazionali riconosciute.

Detta esenzione vale se gli immobili non vengono utilizzati per scopi commerciali ma solo conformemente al fine istituzionale. Indicate quali sono le esenzioni, passiamo a trattare dei casi, anche nuovi, di riduzione dell’IMU. In queste ipotesi, la tassa va pagata ma in misura ridotta, con una percentuale decurtata a seconda della fattispecie concretizzantesi.

I casi, anche nuovi, di riduzione ed esenzione IMU

Uno dei casi di riduzione al 50% è quello dell’immobile concesso in comodato d’uso. Tuttavia, il contratto deve intercorrere tra parenti in linea retta, entro il primo grado. L’unica eccezione a quest’ipotesi è che l’immobile sia classificato “di lusso”, rientrando nelle categorie A/1, A/8, A/9.

Altre condizioni affinché si configuri siffatta ipotesi sono che:

1) il proprietario dell’immobile concesso in comodato deve possedere in Italia solo quello. Inoltre, deve risiedere o dimorare abitualmente nel Comune in cui è sito l’immobile concesso in comodato;

2) in alternativa, deve possedere, sempre nello stesso Comune, un altro immobile nel quale risiede;

3) il contratto di comodato deve essere regolarmente registrato;

4) per il comodatario, l’immobile concesso deve fungere da l’abitazione principale;

5) l’immobile non deve essere compreso in una delle categorie per cui possa essere considerato di lusso.

Altri casi di riduzione

Infine, gli altri casi di riduzione IMU sono:

a) immobili locati a canone concordato, in cui si può fruire di un abbattimento del 25%;

b) fabbricati inagibili o inabitabili, per cui vale la riduzione del 50%;

c) fabbricati di interesse storico o artistico, in cui ricorre sempre la riduzione del 50% sulla base imponibile.

Lettura consigliata

In caso di donazione di un immobile con usufrutto, chi paga l’IMU e come evitare di pagarla

Consigliati per te