Oggi rispondiamo a un preciso quesito dei Lettori: ma i Buoni fruttiferi postali possono essere pignorati? Considerata la delicatezza della materia procediamo vedendo cosa prevede esattamente la Legge.
Le disposizioni di legge
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Il riferimento normativo al riguardo è al comma 2 dell’art. 23 della legge pubblicata il 18 luglio 1989. Esso testualmente afferma: “I Libretti di risparmio e i Buoni fruttiferi postali non sono soggetti a sequestro o a pignoramento. Salvo nei casi espressamente previsti, rispettivamente, dagli artt. 157 e 175 del codice postale”.
Ora, cosa affermano questi due articoli del codice postale? L’art. 157 dispone che “i Libretti di risparmio ed i crediti in essi iscritti non sono soggetto a sequestro o pignoramento”. L’art. 175 va oltre e specifica: “[…] tranne che per ordine dell’autorità giudiziaria in sede penale. Essi sono, inoltre, non cedibili, salvo il trasferimento per successione a termine di legge”.
Vediamo di capire se i Buoni fruttiferi postali possono essere pignorati
Dunque, da un lato, i BFP (ma anche i Libretti di risparmio) non sono pignorabili. E pertanto Poste Italiane dovrà astenersi dal rifondare qualsiasi somma di denaro dovuta al debitore del suo cliente titolare dei Buoni.
Tuttavia, lo scenario cambia se la pignorabilità giunge per ordine preciso da parte del giudice. In questi casi si dice che i BFP sono soggetti al pignoramento presso terzi (cioè presso Poste Italiane).
Così se ad esempio il titolare dei BFP si presentasse allo sportello postale per riscuotere capitale e interessi maturati, si vedrebbe opposto un diniego. Nel frattempo, inoltre, Poste specificherà al creditore (del cliente-titolare dei BFP) che ha proceduto al pignoramento quali Buoni possiede il suo debitore.
Cosa avviene in udienza?
In sede di udienza, il giudice dell’esecuzione acquisisce la dichiarazione resa dal terzo pignorato (ossia Poste) e si passerà al ristoro del creditore. In pratica il giudice darà ordine a Poste di procedere con l’ammortamento dei BFP sufficienti per rimborsare il debito non saldato. Quindi si stabilirà la “quantità” di Buoni necessari per coprire il valore nominale del debito, più gli interessi e le spese giudiziali.
In tal modo il creditore riceverà direttamente per le mani di Poste Italiane quanto gli è stato accordato dal giudice incaricato dell’esecuzione.
In caso di contestazione i Buoni fruttiferi postali possono essere pignorati?
E nel caso in cui i Buoni fossero cointestati (coniugi, genitore-figlio, etc)? Poste annulla tutti i BFP cointestati e liquida il 50% del capitale iniziale e relativi interessi maturati dal BFP al cointestatario non debitore. Mentre il creditore si rifarà (solo fino alla capienza del suo debito) sulla quota del 50% del titolo di pertinenza del suo debitore.
Abbiamo dunque risposto al dubbio di partenza: ma i Buoni fruttiferi postali possono essere pignorati? Infine, nell’articolo di cui qui il link illustriamo quanto rendono i BFP in questo primo scorcio di 2021.