I 3 modi per abbassare l’assegno di mantenimento

assegno di mantenimento

Esistono almeno 3 modi per abbassare l’assegno di mantenimento che si deve corrispondere all’ex coniuge e ai figli. La somma di denaro che si è tenuti a sborsare con cadenza mensile potrebbe subire riduzioni in presenza di alcune circostanze. Ciò perché possono subentrare dei cambiamenti nella condizione economica di chi emette l’assegno o perché si costituisce un altro nucleo familiare.

In un precedente articolo “Assegno di mantenimento figli 2020: come si calcola” il lettore troverà indicazioni relative alle più recenti novità sulle somme da versare. Adesso vediamo invece come fare per ridurre l’importo dell’assegno quando il coniuge non è più in grado di sborsare la quota che il presidente del tribunale ha stabilito. Analizziamo i 3 modi per abbassare l’assegno di mantenimento con cui si garantisce sostegno economico all’ex coniuge e agli eventuali figli.

I 3 modi per abbassare l’assegno di mantenimento

L’ammontare dell’assegno di mantenimento può cambiare in riferimento a tre diverse circostanze. La prima dipende da un sopraggiunto peggioramento delle condizioni economiche del coniuge che versa l’assegno. La seconda scatta nel momento in cui chi eroga il sostegno economico dà origine ad una nuova famiglia. E la terza condizione riguarda un eventuale mutamento delle esigenze economiche dei figli che magari con l’iscrizione all’università necessitano di più denaro.

Ciò significa che l’importo dell’assegno può essere oggetto di tagli o di incrementi per i quali tuttavia occorre rivolgersi al tribunale. Non si possono operare riduzioni all’assegno in piena autonomia perché è il giudice che in ultima analisi statuisce ciò. Un modo per abbassare l’importo consiste nel dimostrare che è diminuito il reddito che si percepisce. Ciò a seguito della perdita dell’attività lavorativa, della riduzione dello stipendio o di un periodo di inoccupazione.

Il secondo modo per abbassare l’ammontare dell’assegno prevede la costituzione di un nuovo nucleo familiare. Dovendo provvedere al mantenimento di un’altra famiglia, si ha diritto ad una diminuzione della somma da versare a coniuge e figli della precedente unione.

Il terzo modo consiste nel dimostrare che l’ex coniuge che riceve l’assegno rifiuta senza giustificati motivi delle offerte lavorative. Dinanzi all’ingiustificato rifiuto dell’opportunità di percepire redditi da lavoro, si può richiedere tanto la riduzione quanto la revoca dell’assegno di mantenimento.

Nell’articolo 156 del codice civile si legge che ha diritto all’assegno di mantenimento il coniuge economicamente più debole che non produce redditi. Ma tale diritto decade nella misura in cui il beneficiario del sostengo finanziario si rifiuta di svolgere attività lavorative che produrrebbero redditi.

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