I 3 beni che non fanno parte dell’eredità

Il team di Proiezionidiborsa risponde ai Lettori che si chiedono quali sono i 3 beni che non fanno parte dell’eredità. Le domande che giungono in Redazione riguardano per lo più la divisione delle quote di eredità fra i parenti di primo, secondo grado e affini. Ciò perché la giurisprudenza tutela gli eredi assicurando loro la legittima, ovvero una parte di eredità spettante a prescindere dalle disposizioni del defunto. Il testatore che desideri lasciare il proprio patrimonio ad una persona cara e diversa dai familiari non può se non limitatamente ad una quota. A tal proposito conviene leggere l’articolo “A quali parenti spetta sempre  per legge una parte di eredità?”. In esso troverete informazioni specifiche sulla cosiddetta legittima, ossia la parte indisponibile di cui cioè il testatore non può disporre liberamente.

Non vi sono dunque vincoli su una parte dei propri beni e si può decidere di destinarli a chi si desidera. Il beneficiario potrebbe essere una persona cui si intende esprime gratitudine oppure un Ente cui devolvere una parte dei beni. Non tutto rientra nell’asse ereditario pertanto con gli Esperti di Redazione analizziamo quali sono i 3 beni che non fanno parte dell’eredità. E con ciò non ci riferiamo ai beni che il defunto lascia in vita agli eredi secondo quanto stabilisce l’articolo 737 del Codice Civile.

I 3 beni che non fanno parte dell’eredità

Il primo bene che non confluisce nell’asse ereditario è l’indennità di preavviso nel caso in cui si subisce un licenziamento senza preavviso. In tale evenienza, giunge solo dopo il decesso del testatore l’eventuale somma di denaro corrispondente agli stipendi spettanti per i mesi di preavviso. Altro bene che non può rientrare nella successione coincide con il Tfr, ossia il trattamento di fine lavoro. Esso spetta di diritto al coniuge superstite, ai figli o ai parenti fino al terzo grado e agli affini entro il secondo grado.

Il terzo bene che non fa parte del patrimonio ereditario consiste nell’assicurazione sulla vita del de cuius. Ne consegue che le somme di denaro che il defunto ha versato non confluiscono nelle quote ereditarie, né su esse grava l’imposta di successione.

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