Il Superbonus 110% rappresenta una grossa opportunità per ristrutturare casa a costo zero. Ma è anche una misura molto burocratica e corredata da diversi documenti (attestazione e visti di conformità). Inoltre, prevede che l’immobile abbia già degli impianti di riscaldamento funzionanti.
Ma se ho un vecchio camino, mi spetta il Superbonus al 110%? Verifichiamo cosa riporta la normativa in merito.
Chiarimenti dell’ENEA sugli impianti termici
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I chiarimenti sugli impianti termici arrivano direttamente dall’ENEA in risposta a un contribuente (FAQ n. 9D).
L’Ente chiarisce, in modo definitivo, la definizione di “impianto termico”, ampliando la platea dei beneficiari.
Nella nuova definizione sono considerati impianti termici anche i camini, le vecchie stufe a legno e i focolai, che abbiano una potenza nominale complessiva di almeno 5 Kw.
Invece, non sono considerati impianti termici, quelli che producono esclusivamente acqua calda.
Le condizioni per sfruttare il Superbonus
Ho un vecchio camino, mi spetta il Superbonus al 110%? La risposta è positiva. Infatti, è possibile fruire del Superbonus al 110% per la sostituzione di un vecchio camino, a condizione che l’impianto sia funzionante o riattivabile con una manutenzione straordinaria od ordinaria (circolare Agenzia delle Entrate n. 24/E dell’8 agosto 2020).
Bisogna precisare, che l’intervento per la sola sostituzione del vecchio camino o della stufa, non è sufficiente da solo per ottenere il Superbonus 110%.
Infatti, il Superbonus 110% prevede la possibilità di fruire delle agevolazioni fiscali solo se si effettuano interventi “trainanti” (DL n. 34/2020) che permettono il doppio salto di categoria di efficientamento energetico.
Inoltre, possono beneficiare della detrazione al 110% anche interventi minori, considerati “trainati”, ma a una sola condizione: devono essere eseguiti contemporaneamente.
L’obiettivo del Superbonus al 110% è quello di migliorare l’efficientamento energetico degli edifici con interventi mirati. Per la verifica del doppio salto di categoria energetica è previsto che il beneficiario dell’agevolazione, effettui un’attestazione APE prima di eseguire i lavori, e una seconda a fine lavori.