Quando si deve distribuire il patrimonio del defunto, la norma prevede che si esegua l’assegnazione dei beni in base alla tipologia di successione stabilita. Si potrebbe trattare di successione legittima o di successione testamentaria. In questi casi è utile sapere che esiste una quota minima che spetta ad esempio al coniuge anche in presenza di un testamento. La medesima regola si applica anche ad altri eredi per i quali si utilizza la cosiddetta successione necessaria. Che succede se, tuttavia, nell’eredità confluiscono anche i debiti del defunto? Ci si può liberare di questi attraverso l’atto di rinuncia? Ebbene, per evitare possibili esiti negativi delle proprie scelte, è utile conoscere quanto stabilisce la legge. Gli eredi pagheranno i debiti del defunto anche in questi insospettabili casi all’Agenzia delle Entrate se non si presta attenzione.
Rinuncia o accettazione?
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Nel momento in cui si apre la successione del de cuius è possibile individuare i familiari o persone care che si definiscono “chiamati all’eredità”. Ciascuno di questi soggetti, dopo l’apertura della successione, ha la facoltà di decidere se accettare o meno la propria quota patrimoniale. Come prevede l’articolo n. 754 del codice civile, quando un chiamato all’eredità effettua l’accettazione, egli diventa responsabile in solido anche dei debiti del defunto. Questo significa che l’accettazione non prevede deroghe o selezioni. Differente è il caso della rinuncia. Colui che decide di rinunciare all’eredità è come se, a tutti gli effetti, si ritirasse dall’asse ereditario. Questo comporta lo scioglimento anche dalle obbligazioni insolute del defunto. In sostanza, colui che rinuncia non deve farsi carico dei debiti del de cuius. Tuttavia, perché ciò sia possibile, non si devono commettere alcuni banali errori.
Gli eredi pagheranno i debiti del defunto anche in questi insospettabili casi all’Agenzia delle Entrate
In alcune circostanze la rinuncia all’eredità potrebbe risultare nulla e perdere dunque di efficacia. Qualora dovessero verificarsi simili esiti, anche i debiti del defunto potrebbero ricadere sull’erede che aveva inizialmente posto in essere la rinuncia. Un evento simile potrebbe verificarsi se si scoprisse che colui che ha effettuato la rinuncia abbia trattenuto o sottratto nascostamente alcuni beni dell’asse ereditario.
Stessa sorte spetta a chi decide di accettare solo una parte dell’eredità. Questo non è possibile perché l’accettazione, come la rinuncia, non possono essere mai parziali. In simili circostanze, la rinuncia potrebbe decadere comportando i conseguenti effetti sull’erede, incluso il pagamento dei debiti del defunto. Attenzione a ricordare che la rinuncia prevede dei termini perché sia eseguita. Inoltre, non ammette condizioni vincolanti gli altri eredi. Quando si formalizza tale atto, è bene inoltre sapere quale erede subentra in caso di rinuncia all’eredità.