Gli eredi non pagano l’imposta di successione su questi beni che sono esenti per legge e che in pochi conoscono

tassa di successione

Quello dei lasciti è un tema decisamente complesso che spesso genera incomprensioni e difficoltà interpretative. In linea di massima, si può dire che l’ordinamento tutela alcuni congiunti in forma privilegiata, mentre ulteriori lasciti devono essere specificatamente espressi tramite testamento. Ovviamente, la ricchezza non ha esclusivamente forma liquida. Infatti, possono essere fonte di reddito ad esempio anche i beni immobiliari, i titoli azionari, le quote, le assicurazioni sulla vita e via dicendo.

Ad esempio, di recente abbiamo visto come l’assicurazione sulla vita alle volte preveda delle clausole automatiche che potrebbero modificare la ripartizione delle quote agli eredi in caso di fatti sopravvenienti quali la morte di uno dei destinatari. Così diventa essenziale prevedere specificatamente la ripartizione delle quote. Oggi invece ci occupiamo di una tematica molto sentita, che riguarda il pagamento della cosiddetta imposta di successione.

Se il de cuius, ad esempio, prevede di lasciare sostanze a persone che non rientrano nel nucleo familiare, queste saranno soggette ad una aliquota impositiva dell’8%. Peraltro, non sono previste franchigie per questi soggetti. Ci sono però alcuni metodi per evitare che questa imposta sia dovuta. Infatti, alcuni beni non sono considerati tassabili come asse ereditario. Diventano così dei rendimenti che si possono trasmettere privi di tassazione. Infatti, gli eredi non pagano l’imposta di successione per queste forme di ricchezza.

Potenziali fonti di reddito anche consistenti

Si tratta dei titoli di Stato e di quelli che, come vedremo, sono equiparati. L’esenzione vale a prescindere dall’entità del lascito e dal soggetto che ne riceverà i frutti. La previsione però non vale nei confronti delle donazioni (atti fatti tra vivi), che restano soggette a tassazione. Per titoli di Stato si intendono certamente le varie forme di risparmio postale (infatti questi sarebbero garantiti dallo Stato), così come le varie forme di suddivisione di diritti su titoli sul debito pubblico italiano. Ad esempio, i buoni del tesoro poliennali (BTP) e i buoni ordinari del tesoro (BOT).

Attenzione poi, perché il beneficio si estende anche ai titoli di Stati che fanno parte dell’Unione Europea, così come a quelli che aderiscono allo spazio economico europeo. Similmente rientrerebbero anche i titoli emessi dagli organismi internazionali come la Banca Europea degli Investimenti e la Banca Mondiale. Questo permette al de cuius di valutare una serie di parametri e di rendimenti pur tra titoli che presentano notoriamente margini di rischio e di guadagno piuttosto attenuati.

Ulteriormente, l’esenzione si applica anche ai fondi di investimento (e altri strumenti finanziari) che comprendano i titoli di Stato. In questo caso, però, la quota di esenzione si applica limitatamente alla relativa quota di partecipazione.

Gli eredi non pagano l’imposta di successione su questi beni che sono esenti per legge e che in pochi conoscono

Similmente, anche le assicurazioni sulla vita godono di questa importante esenzione, oltre a garantire altri evidenti benefici fiscali. Infatti, le relative polizze non concorrono all’asse ereditario, alla definizione dell’IRPEF e alla formazione delle quote degli eredi.

Indubbiamente, questi benefici risulteranno tanto maggiori quanto sarà alto il carico fiscale dell’imposta di successione. Ad esempio, cambierebbe di poco agli eredi di primo grado (coniuge, figli, fratelli e sorelle), i quali godono di una franchigia impositiva che comprende lasciti fino ad un milione di euro.

Approfondimento

Per il convivente di fatto sopravvissuto non solo l’eredità nel testamento ma anche quest’altro importante diritto

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