Le vicende legate alla successione rischiano di disorientarci. In primo luogo, in molte situazioni potrebbe non essere totalmente chiaro se il defunto vantava più debiti che crediti. In questo caso, per fortuna, è possibile accettare la qualità di erede con il beneficio d’inventario. Così non saremo chiamati a rispondere direttamente con il nostro patrimonio qualora ci fossero molti debiti. In secondo luogo, non sempre è facile comprendere l’esatta entità dei beni e delle ricchezze che appartenevano al cosiddetto de cuius, ovvero il defunto. Questa persona potrebbe avere firmato, ad esempio, polizze assicurative e di risparmio e neppure saperlo.
Per fortuna, pochi lo sanno ma esiste un servizio che possiamo consultare proprio per risolvere i nostri dubbi, e magari renderci conto di aver ereditato un piccolo tesoretto da poter richiedere. Alcuni forse sapranno che anche quanti non accettano l’eredità ed a certe circostanze potranno richiedere il trattamento di fine rapporto. Ma non tutti sanno che tra i diritti ereditabili potrebbe esserci l’indennizzo riconosciuto dalla Legge Pinto per l’irragionevole durata di un processo in cui il defunto è stato coinvolto. Ma vediamo entro quali limiti e a quali condizioni possiamo richiederlo, visto che gli eredi hanno diritto non solo al TFR. Infatti, potrebbero avere diritto al riconoscimento di altri importi come questo.
Un diritto ereditato o da esercitare autonomamente
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Con l’introduzione della Legge Pinto, una parte processuale che abbia subito pregiudizio dall’irragionevole durata del processo ha diritto al riconoscimento di una indennità per i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti. Infatti, un processo che non termini entro un periodo ritenuto congruo (3 anni per il procedimento di primo grado) viola l’art.6 della CEDU a cui l’Italia aderisce. Inoltre, viola il principio costituzionalizzato del giusto processo indicato dall’art.111 della Costituzione.
Si tratta di una indennità che lo Stato, se riconosciuta, deve ex lege al destinatario (per danni derivanti da cosiddetta attività lecita). Non solo il diritto alla ricezione della stessa è trasmesso agli eredi. Ma questi potrebbero anche richiedere l’indennizzo autonomamente. In quest’ultimo caso, l’esatto ammontare e la determinazione del diritto a ricevere la somma sarà condizionata. Infatti, sarà calcolata solo a partire dalla costituzione in processo in qualità di successore processuale o in quanto soggetto riassunto nel processo.
Gli eredi hanno diritto non solo al TFR ma anche a questa somma di denaro destinata al defunto e proveniente dallo Stato
Questo principio è stato stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza 183/17. Infatti, solo a partire da quel momento l’erede subisce le conseguenze nefaste del processo troppo lungo. Così si viene a creare una situazione per la quale l’indennità dovrà fare riferimento a due periodi pregiudizievoli. Il primo, subito dal de cuius, che dura fino al momento del decesso (o fino alla sua conclusione, se questo avviene prima) e che è ereditabile ed esigibile dal successore. Il secondo, invece, che fa riferimento all’irragionevole durata del processo subita dall’erede succeduto.
Questo, sempre se la durata irragionevole sia riferibile a questo periodo. Non si potrebbe invece parlare di indennizzo se i singoli periodi non siano rientrati nella irragionevolezza della durata, visto che in questo caso i danni patiti singolarmente non sono bastevoli a costituire un pregiudizio apprezzabile.
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