Gli atti omissivi non possono rientrare tra gli atti fraudolenti idonei all’evasione da riscossione

Cassazione

Gli atti omissivi non possono rientrare tra gli atti fraudolenti idonei all’evasione da riscossione. Studiamo il caso.

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 32694 del 02/09/2021, ha chiarito alcuni rilevanti profili in tema di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Nel caso di specie, il Procuratore della Repubblica impugnava l’ordinanza emessa dal Tribunale, che aveva parzialmente annullato il sequestro preventivo, riducendone l’ammontare. Il Tribunale aveva rilevato che il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento d’imposte era prescritto.

Secondo i giudici era infatti decorso il relativo termine massimo di sette anni e sei mesi dall’ultimo degli atti fraudolenti integranti il reato. Laddove per tali dovevano intendersi solo quelli idonei ad offrire una rappresentazione non veritiera del patrimonio del debitore, ostacolando così l’azione riscossoria da parte dell’Erario. Tra questi atti fraudolenti, secondo il Tribunale, non rientravano dunque le condotte meramente omissive. E tra queste, in particolare: l’omissione del deposito dei bilanci o della presentazione delle dichiarazioni fiscali, od anche l’occultamento della contabilità aziendale. La Procura, per quanto di interesse, censurava l’assunto per cui gli atti omissivi non rientrano tra gli atti fraudolenti.

La decisione

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Secondo la Suprema Corte la censura era infondata. Evidenziano i giudici che si ha sottrazione fraudolenta quando il debitore fiscale aliena simulatamente, o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni. Quando cioè lo stesso debitore compie atti idonei a vanificare l’eventuale riscossione del debito. Dato che la condotta deve avere ad oggetto beni fisici (costituenti la garanzia patrimoniale), gli “atti fraudolenti” sono dunque soltanto quelli di natura dispositiva. Natura dispositiva da intendersi sia in senso materiale (sottrazione, distruzione, occultamento), sia in senso giuridico (creazione di diritti reali limitati di terzi, ad esempio). Ma gli atti omissivi non possono rientrare tra gli atti fraudolenti idonei all’evasione da riscossione.

Conclusioni

Rileva infine la Cassazione come non tutti gli atti “elusivi”, in prospettiva della verifica della consistenza patrimoniale del debitore erariale, rientrano necessariamente tra quelli “fraudolenti”. Né da ciò deriva un possibile vuoto di tutela, dal momento che si tratta comunque di condotte suscettibili di essere altrimenti sanzionate, anche penalmente.

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