La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 1355 del 18/01/2022, ha chiarito alcuni rilevanti aspetti in tema di residenza fiscale. Nella specie, il contribuente impugnava quattro avvisi con cui l’Ufficio aveva accertato attività finanziarie non dichiarate presso paesi a fiscalità privilegiata. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso. La sentenza veniva impugnata dal contribuente e la Commissione Tributaria Regionale accoglieva parzialmente l’appello.
Fiscalmente residenti i soggetti che hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza. Studiamo il caso.
I giudici di secondo grado rilevavano, in particolare, che il contribuente aveva provato di essere residente in Brasile dal 2007. E per tale motivo avevano quindi dichiarato la invalidità delle contestazioni relative agli anni 2008, 2009 e 2010. Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate proponeva infine ricorso per Cassazione. Sosteneva l’Amministrazione finanziaria che la CTR aveva errato nel non riconoscere la soggettività fiscale italiana del contribuente sino al 2011. Solo in tale anno, infatti, questi si era iscritto all’AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all’estero).
La decisione
Indice dei contenuti
Secondo la Suprema Corte la censura era fondata. Evidenziano i giudici che si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente. Allo stesso modo sono fiscalmente residenti i soggetti che hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.
Perchè sussista la residenza fiscale nello Stato, rileva la Cassazione, vi possono essere quindi tre presupposti, tra loro alternativi. Il primo, formale, rappresentato dall’iscrizione nelle anagrafi delle popolazioni residenti. E gli altri due, di fatto, costituiti dalla residenza o dal domicilio nello Stato. Le persone iscritte nelle anagrafi della popolazione residente si considerano, d’altro canto, in ogni caso residenti, e, pertanto, soggetti passivi d’imposta in Italia.
Conclusioni
Il trasferimento della residenza all’estero non rileva fino a quando non risulti la cancellazione dall’anagrafe di un Comune italiano. La permanenza in tale anagrafe ha dunque valore di presunzione legale assoluta. L’iscrizione del cittadino nell’anagrafe dei residenti all’estero non è del resto elemento determinante per escludere la residenza fiscale in Italia. Come visto, infatti, se il soggetto ha nel territorio dello Stato il proprio domicilio, è qui che sarà considerato residente. Per domicilio si intende la sede principale degli affari ed interessi economici, nonché delle proprie relazioni personali. Il centro degli interessi va individuato dando prevalenza al luogo in cui la gestione di detti interessi viene esercitata abitualmente in modo riconoscibile dai terzi. Ai fini dell’individuazione della residenza fiscale del contribuente, in sostanza, deve farsi luogo ad una valutazione globale. E, a tal fine, occorre tenere conto sia dei legami personali, sia di quelli professionali.