Abbiamo più volte visto come il Codice della Strada sanzioni le infrazioni dei conducenti dei veicoli su strada. A seconda della pericolosità del comportamento messo in atto dall’automobilista, il Codice prevede sanzioni progressivamente più severe. Molte delle norme del Codice della Strada non si conoscono in maniera approfondita e corretta e potremmo ritrovarci multe che ci sorprendono. Ad esempio, abbiamo già visto come, in realtà, sia vietato passare con la luce gialla del semaforo accesa.
In ogni caso, è noto come la legge punisca alcune infrazioni del Codice della Strada con la decurtazione dei punti dalla patente. L’articolo 126 bis disciplina il sistema della patente a punti. Prevede che, quando ci viene rilasciata la patente, questa registri 20 punti. L’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida annota i punti e le eventuali detrazioni che accumuliamo a seguito di multe e sanzioni. Il numero di punti persi per ogni violazione risulta dal verbale con cui le Forze dell’Ordine la contestano.
Fino a 1.166 euro di multa per il conducente del veicolo che non effettua questa importante comunicazione prevista dal Codice della Strada
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È importante il comma 2 dell’articolo 126 bis. Questo prevede che l’agente che ha accertato la violazione con perdita di punti lo comunichi all’anagrafe nazionale. La contestazione deve essere, però, definita. Si parla di contestazione definita quando il trasgressore abbia pagato la sanzione prevista.
Oppure quando non possa più impugnare la multa, oppure quando si chiudano il processo o il procedimento amministrativo di contestazione. Il punto importante è che il conducente del veicolo o il proprietario del veicolo devono dare comunicazione di chi ha commesso l’infrazione. Questo per consentire di scalare i punti dalla patente.
Quando l’Amministrazione può sottrarre i punti dalla patente
Se non lo fa, il Codice della Strada prevede fino a 1.166 euro di multa per il conducente o, se non viene identificato, per il proprietario del veicolo. La Corte di Cassazione, con la sentenza 18027 del 2018, tiene a precisare un punto importante.
La decurtazione dei punti è applicabile, come dice anche la stessa norma, solo al termine dei vari procedimenti di impugnazione. Nel senso che i punti vengono concretamente scalati dalla patente in caso di pagamento della sanzione oppure di esperimento del termine per impugnarla. Se, invece, il trasgressore impugna la multa, in via amministrativa o davanti al giudice, l’Amministrazione non può scalare i punti fino a che il giudizio non è definito.
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