Finalmente 5 gioie dall’INPS per questi disoccupati riguardo il calcolo e la durata di questa prestazione

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Oltre alle riforme su pensioni, IRPEF e Bonus già illustrati, la recente Legge di Bilancio ha apportato interessanti modifiche anche in ambito DIS-COLL. Si tratta dell’indennità di disoccupazione mensile prevista per i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio. La condizione è che questi lavoratori abbiano perduto involontariamente il lavoro.

Le novità introdotte dal legislatore si applicano per i casi di disoccupazione sorti dal 1̊ gennaio 2022. Esse toccano 5 ambiti diversi della misura, che INPS ha illustrato sul proprio sito (Circolare n. 3 del 4 gennaio). Sintetizziamole in questa sede, dunque finalmente 5 gioie dall’INPS per questi disoccupati riguardo il calcolo e la durata di questa prestazione.

Il meccanismo di riduzione della DIS-COLL (c.d. décalage)

Il D. Lgs. 22/2015, al comma 5 dell’art. 15 prevede che la prestazione DIS-COLL sia ridotta del 3% al mese a partire dal 91̊ giorno. Ossia dal primo giorno del quarto mese in cui il lavoratore ne usufruisce.

La novità introdotta dalla Manovra prevede invece che il décalage abbia inizio dal 151̊ giorno, cioè dal primo giorno del sesto mese. La disposizione vale però solo per le cessazioni di lavoro involontarie intervenute a partire dal 1̊ gennaio 2022. Per quelle avutesi fino al 31 dicembre, invece, il décalage parte sempre dal quarto mese.

In merito alla durata della prestazione

Altre due novità riguardano l’ampliamento della durata della prestazione e una diversa disciplina per il suo calcolo. Partiamo da quest’ultima.

Il D. Lgs. 22/2015  prevede che la DIS-COLL è riconosciuta per la metà dei mesi di contribuzione accreditati. Ossia quelli che vanno dal 1̊ gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione del lavoro fino all’interruzione del rapporto.

La recente Manovra dispone diversamente per gli eventi di disoccupazione sorti dal 1̊ gennaio scorso. La DIS-COLL, infatti, è riconosciuta per un numero di mesi (accreditati) nel periodo compreso tra il 1̊ gennaio dell’anno precedente l’interruzione del lavoro fino all’evento.

Quanto alla durata massima della prestazione per le interruzioni del rapporto di collaborazione con decorrenza 2022, la prestazione non può superare i 12 mesi. Pertanto:

  • per gli eventi di cessazione involontaria intervenuti fino allo scorso dicembre, la durata è pari a 6 mesi;
  • per gli eventi intervenuti a partire dallo scorso primo gennaio, invece, la durata massima della DIS-COLL è di 12 mesi.

Finalmente 5 gioie dall’INPS per questi disoccupati riguardo il calcolo e la durata di questa prestazione

Una quarta novità riguarda il riconoscimento della contribuzione figurativa che il D.Lgs. 22/2015 invece non riconosce. Quindi (solo) per i periodi di godimento della DIS-COLL a seguito di eventi intervenuti dal 1̊ gennaio 2022, la contribuzione figurativa è riconosciuta d’ufficio. Essa è rapportata al reddito medio mensile, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l’importo massimo mensile della prestazione per l’anno in corso.

Infine, l’ultimo punto riguarda l’obbligo di versamento di un’aliquota contributiva contro la disoccupazione pari a quella dovuta per la NASPI. La disposizione vige a decorrere dal 1̊ gennaio e vale per collaboratori,  assegnisti  e dottorandi di ricerca con borsa di studio che han diritto alla DIS-COLL. Al riguardo, l’INPS fa sapere che con successiva comunicazione saranno forniti i dettagli in merito a calcoli e procedure.

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