Fatture senza iva: scatta obbligo del ravvedimento

ravvedimento operoso

Scatta l’obbligo del ravvedimento per le fatture emesse senza Iva. Non presta il fianco a fraintendimenti, né suscita perplessità quanto stabilito dal Mef nelle attuali discussioni sulla manovra fiscale. I contribuenti che auspicavano il rinvio al 2021 dell’entrata in vigore della nuova normativa hanno accantonato le speranze di poter far leva su una tempistica più lunga.Il Governo ha ratificato l’esclusione dal regime forfettario sancita dal comma 692 della legge 160/2019 per cui le direttive cui attenersi sono chiare. Quel che desta ancora perplessità attiene per lo più all’operato antecedente al 1° gennaio di quanti dovranno passare dal regime forfettario a quello semplificato.

Le fatture senza Iva

Per i contribuenti che nel 2019 possedevano i requisiti per beneficiare del regime forfettario si pone ora il problema delle fatture emesse senza Iva. Tali contribuenti sono nella condizione di aver oltrepassato la soglia di 20mila euro per la remunerazione di dipendenti o assimilati. Può anche accadere che contestualmente abbiano percepito reddito da lavoro dipendente superiori a 30mila euro. Con ogni probabilità, questi contribuenti avranno emesso fatture senza Iva e non certo in modalità telematica. Fra questi ovviamente non figurano il personale medico e quanti fatturano esente, dato che inoltrano al sistema tessera sanitario i diversi dati.

Come regolarizzare la propria posizione

Il ravvedimento operoso si conferma lo strumento cui il contribuente dovrà ricorrere per regolarizzare la propria situazione fiscale. Benché si tratti di un adempimento erroneo, si auspica che non vengano comminate sanzioni ai contribuenti. Ciò perché gli stessi sono caduti in errore senza responsabilità perché hanno fatto leva su un’interpretazione assolutamente plausibile. Occorre tuttavia attendere una risposta parlamentare definitiva dal momento che la questione è ancora in fase di definizione. Di sicuro, l’entrata in vigore del provvedimento incontrerà la vivace opposizione dei contribuenti tenuti a pagare un’Iva che non rientrava nelle spese preventivate. Altrettanto complesso si rivelerà il recupero dei contribuenti che avrebbero dovuto subire ritenuta e non l’hanno subita. Parimenti per i contribuenti che avrebbero dovuto effettuare ritenuta e non l’hanno fatto. Per entrambe le categorie di contribuenti resta confermato il 17 febbraio 2020 la scadenza di versamento per i pagamenti emessi a gennaio scorso.

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