Dal primo luglio 2022 diventa obbligatoria la fatturazione elettronica anche per i titolari di partita IVA in regime forfettario.
Cosa cambierà sulla numerazione delle fatture che si stanno emettendo, da quel momento in poi?
Se per esempio sino ad oggi si sono emesse 20 fatture cartacee, con la fatturazione elettronica si potrà continuare dalla n. 21 o bisognerà ricominciare dalla n. 1?
È importante scoprire i dettagli su questo argomento per non commettere errori che potrebbero costarci cari.
Fatturazione elettronica per i forfettari, come si procederà con la numerazione dal primo luglio in poi
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Secondo il nostro ordinamento, precisamente secondo l’articolo 21 del DPR 633/1972, le fatture devono essere emesse sempre numerandole in modo progressivo. In questo modo possono essere identificate facilmente e univocamente.
Quindi tutti i liberi professionisti o i lavoratori autonomi in regime forfettario che dal primo luglio dovranno passare alla numerazione elettronica, in base a questa normativa, non dovranno assolutamente ricominciare dalla n. 1.
Questo porterebbe il titolare di partita IVA a ritrovarsi a fine 2022 con più fatture con lo stesso numero e questo non deve accadere. Quindi nonostante il passaggio alla fatturazione elettronica, si dovrà continuare con il numero progressivo. Nell’esempio fatto sopra, dovrà essere emessa la fattura n. 21.
Cosa potrebbe accadere nel caso di numerazione sbagliata?
Abbiamo già detto che tra qualche giorno, dal primo luglio con precisione, sarà obbligatoria la fatturazione elettronica per i forfettari.
Cosa potrebbe accadere nel caso si sbagliasse la numerazione della fattura? Ci sarebbero sanzioni da pagare?
No, per fortuna non ci sarebbe alcuna sanzione da pagare semplicemente perché la numerazione sbagliata non è sanzionabile. L’errore nella numerazione delle fatture, soprattutto se si tratta di fatture elettroniche, non è incluso tra gli errori sanzionabili.
Secondo l’articolo 21 di cui sopra, la fattura si dà per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente. Nel caso di fatturazione elettronica, quella che conta è la data dell’interscambio.
Il secondo motivo per cui questo errore non è sanzionabile è che si tratta semplicemente di uno sbaglio meramente formale e, secondo la normativa riportata dal decreto legislativo 472/1997, sugli sbagli formali non sono applicabili sanzioni da parte del Fisco.
I titolari di partita IVA in regime forfettario che hanno optato per la fatturazione elettronica ancora prima dell’obbligo, hanno potuto beneficiare della riduzione di un anno per i termini dell’accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate.
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