L’INPS, in virtù delle tante richieste, è intervenuta in ordine all’esonero per assunzioni e trasformazioni dei rapporti di lavoro subordinato. Ha previsto, infatti, la possibilità di esporre nell’incentivo IREC, anche l’esonero delle mensilità novembre e dicembre 2020. Ne dà comunicazione con il messaggio n. 832 del 25 febbraio 2021. La Redazione di Proiezionidiborsa, in pochi minuti di lettura, illustra ai Lettori di cosa si tratti nello specifico, descrivendo altresì l’esonero previsto dal decreto Agosto.
Si tratta dell’esonero per assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato ai sensi del decreto Agosto. Ecco le istruzioni, fornite dall’INPS, per gli arretrati dell’incentivo IREC .
Quest’ultimo, infatti, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia, ha previsto l’esonero totale per il versamento dei contributi in determinati casi.
In cosa consiste l’esonero per assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato
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In particolare, i datori di lavoro che effettuano nuove assunzioni a tempo indeterminato o effettuano trasformazioni del lavoro, da tempo determinato in indeterminato, sono esentati dal versamento totale dei contributi. Le assunzioni oggetto dell’esonero del versamento, sono quelle effettuate dall’entrata in vigore del decreto, fino al 31 dicembre 2020.
L’esonero contributivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro per un importo massimo di euro 8.060,00 su base annua. È applicato su base mensile, per 6 mesi nel caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato, e tre mesi negli altri casi.
Esonero per assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato ai sensi del decreto Agosto. Ecco le istruzioni per gli arretrati dell’incentivo IREC
L’INPS, ha applicato fino al 31 dicembre l’incentivo IREC. Il recupero a conguaglio del beneficio arretrato per le mensilità agosto settembre e ottobre 2020, si effettua indicando il codice L537 nella denuncia contributiva Uniemens. Può essere effettuato, indicando come importo arretrato dell’incentivo IREC, anche le mensilità di novembre e dicembre 2020.
Non rientrano nell’esonero i contratti di apprendistato e di lavoro domestico. Mentre trova applicazione, per quanto concerne le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale, nel settore turistico e degli stabilimenti balneari. Fino ad un massimo di tre mesi.
Come detto sopra, l’esonero contributivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro per un importo massimo di euro 8.060,00 su base annua.
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