Esiste la prescrizione per le spese condominiali?

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Chi oppone un netto rifiuto alle richieste di pagamento dell’amministratore può far leva sulla prescrizione delle spese condominiali? Chi non paga il condominio anzitutto rischia di compromettere il bilancio condominiale. Ciò perché le spese condominiali assicurano la fruizione di una serie di servizi. L’utilizzo dell’ascensore, l’illuminazione delle scale e del portone, l’erogazione di acqua e di riscaldamento, se centralizzato, contribuiscono a determinarne i costi. A queste voci si aggiungono le spese legate alla igienizzazione degli ambienti comuni, alla manutenzione e alle riparazioni generiche, all’onorario dell’amministratore e alla polizza assicurativa.

Risulta evidente che l’omissione di pagamento degli oneri condominiali ordinari ricade negativamente su quanti abitano nello stabile. La fornitura di acqua potrebbe alla lunga essere interrotta a seguito del reiterarsi del mancato pagamento da parte di un condomino. Per quanto ingiusto sia, gli altri condomini sono spesso costretti ad anticipare la quota dell’inadempiente e a saldare indebitamente importi non spettanti. Se ciò dovesse accadere conviene almeno sapere se esiste la prescrizione per le spese condominiali.

Il pagamento degli oneri condominiali grava non già sul proprietario dell’immobile, ma sull’inquilino. Spetta all’amministratore ripartire secondo criteri prefissati le spese e pretendere l’assolvimento delle stesse. Sarà cura dell’amministratore riscuotere il credito anche dall’eventuale inquilino moroso entro 6 mesi dall’approvazione del piano di riparto. Ricordiamo che ogni condomino può soddisfare l’obbligazione delle spese condominiali entro i 12 mesi successivi alla suddetta delibera dell’assemblea. Si conferma difatti a discrezione dell’amministratore l’eventuale cadenza mensile, trimestrale o semestrale dei pagamenti.

Esiste la prescrizione per le spese condominiali?

Con buona sorte dei condomini inadempienti, le spese condominiali cadono in prescrizione dopo 5 anni. Ma ciò accade di rado perché l’amministratore in presenza di inadempienze è tenuto a sollecitare il pagamento. Nel caso in cui le modalità pacifiche di sollecito non dovessero avere riscontro positivo, l’amministratore deve dare corso ad un’azione giudiziaria. L’amministratore che dovesse trascurare di procedere contro il moroso affidando ad un legale la richiesta di un decreto ingiuntivo si esporrebbe alla revoca del suo incarico.

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