Esenzione bollo auto con Legge 104, se il verbale è scaduto si deve pagare?

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L’esenzione del bollo auto è prevista solo per i disabili o coloro che hanno a carico fiscalmente il familiare disabile. L’auto in questi casi deve essere utilizzata ad uso esclusivo del disabile. Per ottenere l’esenzione del bollo auto con Legge 104 bisogna presentare domanda agli uffici provinciali ACI oppure, per alcune Regioni, all’Agenzia delle Entrate. Alla domanda bisogna allegare il verbale Legge 104, che attesti lo stato di gravità e riporti la normativa che consente di fruire delle agevolazioni fiscali. La domanda posta agli Esperti di ProiezionidiBorsa è la seguente: per l’esenzione bollo auto con Legge 104, se il verbale è scaduto si deve pagare? Verifichiamo cosa fare in questi casi.

Esenzione bollo auto con Legge 104: beneficiari

Come sopra riportato, può fare domanda dell’esenzione del bollo auto il disabile in possesso di verbale Legge 104 con grave handicap, ai sensi della Legge 104 art. 3 comma 3. Se il portatore di handicap è a carico fiscalmente di un suo familiare, l’esenzione del bollo auto può essere chiesta dal familiare a patto che l’auto sia utilizzata in modo esclusivo per il disabile.

Si considera fiscalmente a carico un familiare quando possiede redditi non superiori a 2.840,51 euro. Dal 1° gennaio 2019 sono considerati a carico i figli di età non superiore a 24 anni con un reddito non superiore a 4mila euro.

Il verbale Legge 104 rivedibile, cosa fare?

I verbali di invalidità di handicap, da allegare alla domanda, devono riportare il riferimento normativo previsto dal Legislatore.

Possono fare richiesta dell’esenzione:

a) sordi e non vedenti;

b) soggetti con handicap mentale o psichico;

c) soggetti affetti da pluriamputazione e con gravi limitazioni alla capacità motoria;

d) disabili con impedite o ridotte capacità motorie.

Alla domanda: per l’esenzione bollo auto con Legge 104, se il verbale è scaduto si deve pagare? La risposta è negativa in quanto, il Decreto Legge n. 90 del 24 giugno 2014 art. 25 comma 6-bis, ha stabilito che i disabili con handicap in possesso di verbali con rivedibilità, conservano tutti i diritti e le agevolazioni di qualsiasi natura, fino alle visite di revisione e il relativo iter di verifica. Quindi, il diritto all’esenzione in questi casi non si perde e non bisogna pagare il bollo.

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