Eredi e vedova possono ottenere gratuitamente anche questi beni e somme di denaro che potrebbero andare ad altri

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Pensare a quello che avverrà quando non ci saremo più può mettere ansia, ma sapere di assicurare qualcosa ai nostri cari è sicuramente un conforto. Proprio per questo il nostro legislatore ha previsto la reversibilità, per sostenere i nostri cari superstiti. Ma disporre dei propri beni, quando si è ancora in vita, spesso può evitare inutili incomprensioni tra gli eredi. Tuttavia non tutti i beni sono già nella nostra concreta disponibilità e per alcuni vigono regole precise. Infatti il TFR, ovvero il trattamento di fine rapporto, è una quota della retribuzione che viene accantonata dal datore di lavoro e non viene pagata in busta paga. Il suo pagamento avviene al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Questa può avvenire nel caso di dimissioni volontarie, di licenziamento anche per giusta causa, per morte o per fallimento. Molti si chiedono cosa accade nel caso in cui si venisse a mancare prima della sua riscossione? Si può scegliere a chi destinare tale indennità? A rispondere al quesito è il nostro legislatore con l’art. 2122 del codice civile. La norma dispone che in caso di morte del prestatore di lavoro l’indennità debba corrispondersi al coniuge, ai figli. Nonché, se conviventi e a carico del lavoratore, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado. Il TFR quindi non entra nell’asse ereditario essendo un diritto proprio e personale.

Eredi e vedova possono ottenere gratuitamente anche questi beni e somme di denaro che potrebbero andare ad altri

Per quanto riguarda la suddivisione tra i beneficiari, non è prevista alcuna quota specifica. Nel caso in cui non vi sia un accordo tra gli aventi diritto, l’indennità andrà suddivisa secondo il bisogno di ciascuno. Inoltre la legge dispone la nullità di ogni patto anteriore alla morte del prestatore di lavoro riguardante l’attribuzione e la ripartizione del TFR. Pertanto eredi e vedova possono ottenere gratuitamente anche questi beni spettanti al de cuius. Tuttavia nel caso in cui il lavoratore non abbia coniuge, figli o parenti e affini a carico questi beni potranno andare ad altri. Infatti in questo caso questi potrà disporre liberamente mediante testamento a chi andrà l’indennità. In caso contrario quest’ultima sarà attribuita secondo le norme della successione legittima.

Qualora il datore di lavoro non contatti i beneficiari per corrispondere il TFR spettante al lavoratore deceduto, questi dovranno farne richiesta con PEC o raccomandata. Nella richiesta dovranno allegarsi il certificato di morte, lo stato di famiglia, l’atto notorio attestante lo stato di convivenza. Nonché la copia del testamento o, nel caso di successione legittima, atto notorio, copia dei documenti d’identità dei beneficiari, le coordinate bancarie dove effettuare l’accredito.

Approfondimento

Pochi sanno che l’Agenzia delle Entrate da luglio invierà ad eredi e vedove il rimborso di queste importanti spese

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