Per poterci difendere dalle sanzioni che ci vengono comminate per l’assunta violazione del Codice della Strada, è importante sapere quali argomentazioni poter utilizzare. In particolare, è interessante sapere quali sono gli elementi che deve contenere necessariamente il verbale di accertamento delle violazioni stradali, altrimenti è illegittimo. Quindi, la prima cosa da fare è controllare se lo stesso presenta vizi tali da consentire la proposizione di un’opposizione. Poiché, infatti, il verbale è un atto amministrativo, la legge prevede che abbia un determinato contenuto.
Quindi, la mancanza di uno degli elementi essenziali comporta la nullità insanabile di esso. Poi, vi sono talaltri vizi meno radicali, che ne determinano l’annullabilità, come ad esempio la violazione di legge. In entrambi i casi, comunque, è possibile impugnare l’atto, ricorrendo al giudice o in alternativa all’autorità che lo ha comminato o a quella gerarchicamente superiore (Prefetto).
Struttura
Indice dei contenuti
La struttura formale del verbale stradale è prevista dall’art. 383 del D.P.R. n. 495 del 1992. Esso è il regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada. In base a tale norma, l’atto deve contenere:
1) l’indicazione del giorno, dell’ora e della località nei quali la violazione è avvenuta;
2) le generalità e la residenza del trasgressore;
3) gli estremi della patente di guida;
4) il tipo di veicolo e la relativa targa di riconoscimento;
5) la sommaria esposizione del fatto, che deve consistere in una descrizione del comportamento posto in essere dal trasgressore e delle circostanze nelle quali si è verificato l’illecito;
6) l’indicazione della norma violata;
7) l’indicazione delle generalità dell’agente accertatore.
Ciò anche se l’accertamento avvenga con l’utilizzo di sistemi elettronici. In quest’ultimo caso, la firma dell’agente accertatore non è necessaria ma sarà sufficiente l’indicazione del nominativo e del numero di matricola. Sul verbale meccanizzato deve anche apparire il nome del rappresentante dell’ufficio dell’organo accertatore; 8) le eventuali dichiarazioni che il trasgressore vuole rendere in caso di accertamento immediato. Tali dichiarazioni, una volta inserite nell’atto, fanno piena prova fino a querela di falso. Il verbale, inoltre, deve contenere:
a) le informazioni circa le modalità di pagamento della sanzione in misura ridotta, con la precisazione dell’importo della somma da pagare;
b) i termini del pagamento;
c) l’ufficio o il comando presso il quale il pagamento può essere effettuato;
d) il numero di conto corrente postale o bancario che, eventualmente, può essere, utilizzato a tale scopo;
e) l’autorità a cui si può presentare ricorso e le modalità per la sua proposizione.
Quando il verbale è nullo e quando è annullabile
Dunque, abbiamo visto quali sono gli elementi che deve contenere necessariamente il verbale di accertamento delle violazioni stradali, altrimenti è illegittimo. Ora precisiamo, quando esso è nullo e quando annullabile. Ebbene, sono elementi essenziali del verbale di contestazione: l’indicazione del giorno, dell’ora, della località in cui la violazione è avvenuta, delle generalità del trasgressore. Poi, sono tali anche, l’indicazione: della residenza, degli estremi della patente di guida, del tipo di veicolo. Ne deriva che la loro assenza nel verbale, comporta la nullità insanabile di esso. Invece, determina l’annullabilità, l’erronea individuazione di uno degli elementi indicati. In tal caso, si tratta di una invalidità per violazione di legge, in quanto attiene ai requisiti di legittimità del verbale. Si precisa che la nullità o l’annullabilità, non operano in via automatica, nel senso che è necessaria una sentenza che accerti la sussistenza del vizio. Spetta, quindi, al trasgressore impugnare il verbale facendo valere la causa di invalidità.