La legge 241 del 1990 all’articolo 20 prevede il cosiddetto silenzio assenso per i procedimenti amministrativi. Ma cosa significa? Quando si presenta una domanda e se ne attende l’accoglimento da parte dell’amministrazione entro i termini stabiliti dalla Legge, se non si riceve risposta si può considerare accolta la richiesta. A meno che non si riceva un diniego, ovviamente. Si tratta di un meccanismo che non scatta in automatico, ma è necessario che siano decorsi i termini temporali previsti dalla Legge. Ecco quando vale la regola del silenzio assenso e quando, invece, non si può considerare valido.
Silenzio assenso, ecco quando e in quanto tempo
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Solitamente la pubblica amministrazione prevede tempistiche di 30 giorni per accogliere o rigettare le domande dei cittadini. Ma ci sono determinate pratiche che richiedono una tempistica più lunga. In modo particolare l’INPS prevede dei tempi di attesa abbastanza precisi per ogni singola pratica.
Se la pubblica amministrazione non risponde, quindi, si può contare sul silenzio assenso ma bisogna fare molta attenzione alle tempistiche. Nel caso dell’INPS i tempi di attesa per il disbrigo della pratica sono elencati nella circolare 131 del 29 dicembre 2009.
Quando una domanda è accolta senza che lo sappiamo?
I tempi comunicati nella circolare sopra citata dell’INPS, quindi, sono quelli che, poi, fanno scattare il meccanismo del silenzio assenso. In questo modo si vanno a ridurre i tempi di attesa per il riconoscimento di diversi diritti che l’istituto riconosce. Ma il meccanismo, purtroppo, non è valido nel riconoscimento dell’invalidità civile.
Nella circolare in questione è previsto che l’INPS debba:
- convocare il cittadino a visita entro 30 giorni dalla domanda;
- validare il verbale entro 30 giorni;
- erogare l’eventuale previdenza entro 120 giorni.
Ecco quando vale la regola del silenzio assenso per l’invalidità civile
Ma se anche l’INPS ritarda nella gestione delle pratiche il silenzio assenso in questo caso non funziona. Anche se raramente si rispettano i termini i questione. L’ASL non ha automatizzato le pratiche e continua a lavorare sul cartaceo. Il cittadino, quindi, effettua la visita presso la commissione medica e l’ASL deve gestire la redazione del verbale. E poi inviarla all’INPS.
Proprio per questo una sentenza della Corte di Cassazione ha decreto che non vi sono tempi limite entro cui l’ASL debba trasmettere all’INPS il verbale dell’invalidità civile. E visto che il ritardo è imputabile all’ASL che non prevede tempi limite, il silenzio assenso non può essere valido. In questo caso specifico, quindi, la circolare 131 del 2009, pur essendo in vigore non può essere applicata.
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