Ecco quando si deve corrispondere l’assegno di mantenimento all’ex coniuge anche se ha instaurato una nuova relazione

assegno di mantenimento

L’amore non è bello se non è litigarello, cita un vecchio detto che conosciamo perfettamente.

Purtroppo, però, non sempre si arriva ad un lieto fine e si riesce a mettere una pietra sopra ai problemi di coppia. Stare con qualcuno ha i suoi lati positivi e negativi e spesso risulta complicato trovare un punto d’incontro tra visioni opposte. Ciascuno di noi ha un proprio modo di pensare e agire, che potrebbe non andare a genio all’altra persona.

D’altra parte, può anche accadere che l’amore finisca e uno dei due amanti non abbia più voglia di condividere la propria vita con l’altro.

In questi casi, si decide di chiudere la relazione e di proseguire ognuno per la propria strada. Tuttavia, quando c’è di mezzo un matrimonio, le cose si complicano e mettere un punto al rapporto non è così facile come si crede. Una delle questioni più difficili da gestire riguarda i rapporti patrimoniali e l’eventuale assegno divorzile che una parte deve all’altra.

Vediamo di cosa si tratta e analizziamo una questione che sta molto a cuore a tantissime donne e uomini divorziati.

Ecco quando si deve corrispondere l’assegno divorzile all’ex coniuge anche se ha instaurato una nuova relazione

L’assegno divorzile consiste in una somma di denaro che l’ex coniuge considerato più debole economicamente riceve dopo lo scioglimento del matrimonio. Ovviamente, l’obbligato è il coniuge che gode di una situazione economica migliore e l’importo varia in base a diversi elementi.

Tuttavia, la questione dell’assegno è stata sempre molto dibattuta, così che si è reso necessario l’intervento dei giudici.

Nel 2018, la Cassazione aveva stabilito la perdita del diritto alla percezione della somma di denaro da parte del coniuge che instaurava una nuova relazione.

Di recente, precisamente, nel 2021, gli ermellini hanno ribaltato la vecchia pronuncia, stabilendo il mantenimento dell’obbligo anche in costanza di una nuova relazione.

Il presupposto riguarda innanzitutto la situazione economica della parte che ha diritto alla corresponsione. A prescindere dalla nuova relazione, si richiede che questi sia privo di mezzi ritenuti adeguati al suo autonomo sostentamento e che non possa oggettivamente procurarseli.

Attenzione però, perché bisogna fare una precisazione importante relativa al preciso ammontare da corrispondere e agli ulteriori presupposti.

Funzione compensativa e funzione assistenziale

Forse non tutti sanno che tale assegno ha una duplice funzione compensativa e assistenziale.

I giudici specificano che a venir meno con lo scioglimento del legame coniugale è la funzione assistenziale, ma non anche quella compensativa. Quest’ultima va oltre il mero tenore di vita da mantenere anche dopo la fine della relazione e riguarda una questione che potremmo considerare più profonda. Infatti, si vuole mantenere un assegno in favore del coniuge meno abbiente che, in costanza di matrimonio, ha fatto dei sacrifici per la famiglia.

In questo caso, quindi, sia la corresponsione che la quantificazione dell’assegno non dipenderanno dal tenore di vita durante il matrimonio o, diversamente, nella nuova relazione. Dipenderanno invece dal contributo concretamente apportato alla famiglia dal coniuge beneficiario, tenendo anche in considerazione la durata del rapporto matrimoniale.

Ecco quando si deve corrispondere l’assegno anche se l’ex partner ha un nuovo rapporto sentimentale e occhio ad eventuali aggiornamenti giurisprudenziali.

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