Ogni giorno i tribunali affrontano questioni legate all’attività lavorativa. Infortuni, ferie, retribuzione, stress sul lavoro, licenziamenti e tanto altro. Ultimamente, la giurisprudenza sta dedicando particolare attenzione agli obblighi del datore di lavoro riguardanti la sicurezza dei dipendenti. Non solo, ma, di recente, la Cassazione ha trattato un’altra interessante questione. In particolare, quando è legittimo, per il datore di lavoro, licenziare il dipendente per inidoneità fisica.
Tra le questioni più attenzionate dai tribunali c’è, ultimamente, quella legata alla sicurezza sul lavoro. Per sicurezza sul lavoro, secondo l’articolo 2087 del codice civile, si intende tanto quella fisica quanto quella mentale dei dipendenti. Si tratta, cioè, del dovere dell’imprenditore di predisporre tutte le misure di sicurezza secondo l’esperienza e le specificità del lavoro, evitando, il più possibile, danni ai suoi dipendenti. Non si tratta, però, solo di danni fisici. Come, ad esempio, il caso della prevenzione dei classici infortuni sul lavoro.
In realtà, ultimamente, particolare attenzione è dedicata all’ambiente di lavoro, e alla capacità di questo di sviluppare condizioni di stress nei lavoratori. Infatti, le responsabilità, le scadenze, il lungo orario lavorativo, il rapporto con il capo e i colleghi possono contribuire alla formazione di stress, che a sua volta può convertirsi in patologie. Dunque, non si tratta solo dei casi di ambiente di lavoro non sano, dove, ad esempio, si verificano episodi di mobbing. La Cassazione, invece, di recente ha precisato che condizioni di stress eccessivo sul lavoro potrebbero obbligare il datore al risarcimento del danno provocato.
L’inidoneità fisica alle mansioni
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Un’altra questione particolarmente interessante e attuale è quella che riguarda il licenziamento del lavoratore per inidoneità fisica alle mansioni. In particolare, ecco quando l’inidoneità fisica al lavoro giustifica l’interruzione del contratto di lavoro da parte del datore. Lo ha spiegato la Corte di Cassazione nella sentenza numero 29250. Il caso era quello di una lavoratrice, addetta alle pulizie per una società privata, che, dopo essersi sottoposta a visita medica, veniva licenziata per inidoneità fisica allo svolgimento delle sue mansioni.
La donna, dunque, chiedeva alla magistratura di rivedere la decisione della società, chiedendo, eventualmente, che la società le affidasse mansioni diverse, compatibili con il suo stato di salute. La Cassazione, per risolvere la questione, è partita dal concetto di mansione, cioè di compiti affidati dal datore al dipendente all’interno dell’organizzazione aziendale.
Ecco quando l’inidoneità fisica al lavoro giustifica la cessazione del rapporto di lavoro
La Corte ha osservato come il codice civile contenga, all’articolo 2103, un principio importante, utile a risolvere la questione. La norma prevede che si deve adibire il lavoratore alle mansioni per cui lo si è assunto. Seppure il datore abbia la possibilità di modificare le mansioni del dipendente, ricorda la Corte, questo ha un vero e proprio diritto ad essere adibito alle mansioni per cui è stato assunto. È normalmente vietato assegnare al lavoratore mansioni inferiori rispetto a quelle per cui è stato assunto. Infatti, il demansionamento è eccezionalmente possibile solo in due casi.
In questa sentenza la Cassazione chiarisce che il demansionamento è possibile anche in un terzo caso. La Corte ha spiegato che l‘infermità fisica del dipendente allo svolgimento delle sue mansioni giustifica il licenziamento. Il datore deve, però, verificare che non sia possibile attribuire al dipendente mansioni equivalenti a quelle che svolge, o addirittura anche inferiori. Se questo è possibile, il dipendente non deve essere licenziato.